Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68
(in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66)
Determinazione
e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva, di cui all'art. 5
della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
Il Presidente della Repubblica:
Visto
l'art. 87 della
Costituzione; Vista la legge-quadro sul
pubblico
impiego 29 marzo
1983, n. 93;
Visto il decreto
del
Presidente
della Repubblica in data 5 agosto 1983, registrato alla
Corte dei conti
l'11 agosto 1983 (Atti di Governo, registro n. 48,
foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari,
Ministro senza
portafoglio,
è stato conferito l'incarico della funzione
pubblica;
Visto il decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12
settembre
1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983,
registro
n. 8, foglio n. 212,
con il quale il Ministro per la
funzione
pubblica è stato delegato dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri
all'esercizio, tra l'altro,
delle funzioni spettanti al
Presidente
del Consiglio dei Ministri ai
sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93,
e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego
rimessi da disposizioni legislative al Presidente del
Consiglio dei
Ministri; Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29
marzo 1983, n. 93,
che
disciplinano l'ambito di
applicazione della legge stessa ed
individuano,
con alcune eccezioni
per particolari categorie
di
personale, le
pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui
si applica la
legge medesima; Visto il primo comma dell'art. 5 della
legge 29 marzo
1983, n. 93,
che prevede il raggruppamento dei
pubblici
dipendenti in un
numero limitato di
comparti di
contrattazione
collettiva e la
stipulazione tra le delegazioni di
parte
pubblica e di parte sindacale di un solo accordo per
ciascun
comparto; Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della legge
29 marzo 1983,
n. 93, che
prevede l'inclusione in ciascun comparto di dipendenti di
più
settori della pubblica
amministrazione omogenei o affini, nel
rispetto
delle autonomie costituzionalmente garantite; Visto il
secondo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93, che fissa
il
procedimento per la determinazione del numero dei comparti e
la
composizione
degli stessi; Visto
l'accordo raggiunto in data 21
dicembre
1984 fra il Ministro per la funzione pubblica --
delegato
dal
Presidente del Consiglio
dei Ministri -- e le confederazioni
sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L.,
C.I.S.L.,
U.I.L, C.I.D.A. e C.I.S.N.A.L.;
accordo cui hanno aderito
la
C.I.S.A.L. nella stessa
data del 21
dicembre 1984 e
successivamente
la CONFS.A.L. in data 12 luglio
1985, la C.I.S.A.S.
in data 25 luglio 1985 e la CON.F.E.D.I.R in data 31
luglio 1985 e la
CONFAIL in data
29 ottobre 1985; Visto l'accordo integrativo del
precedente accordo 21 dicembre 1984, raggiunto fra il
Ministro per la
funzione
pubblica -- delegato
dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri
-- e le confederazioni sindacali
maggiormente
rappresentative
sul piano nazionale il giorno 11 febbraio 1986 con
C.G.I.L.
-- C.I.S.L. -- U.I.L ed il giorno 12 febbraio 1986 con
la
C.I.S.N.A.L.;
Visto l'art. 21
del decreto del
Presidente della
Repubblica 25 giugno (1) 1983, n. 348; Sentite le
regioni, alle quali
gli
accordi sopra indicati sono stati trasmessi
rispettivamente in
data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986; Viste le
comunicazioni degli
accordi sopra
indicati effettuate al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati
rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12
febbraio 1986; Visto il parere della I sezione del
Consiglio di Stato
del 15 febbraio
1985; Viste le
deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1985 e
del 27 febbraio
1986; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto:
Art. 1.
Determinazione dei comparti di contrattazione
collettiva.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1
e
nel primo comma dell'art.
26 della legge-quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983,
n. 93, sono raggruppati nei
seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non
economici da esse
dipendenti, dei comuni,
delle province, delle
comunità montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle
amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del
personale delle istituzioni
e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'università.
Art. 2.
Comparto del personale dipendente dai Ministeri.
1. Il comparto
di contrattazione collettiva
del personale
dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio
1980, n. 312,
salvo quello previsto
espressamente nei successivi
articoli del
presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui
agli
articoli 7 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
il personale direttivo
amministrativo di cui al quarto comma
dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Art. 3.
Comparto del personale degli enti pubblici non
economici.
1. Il comparto
di contrattazione collettiva del
personale degli
enti pubblici non economici comprende il personale
dipendente dagli
enti pubblici non
economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza
dello Stato.
Appartiene in ogni caso al
comparto di cui al presente articolo il
personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive
modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente
indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e
collegi professionali e relative federazioni,
consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed
istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli
interventi straordinari per il Mezzogiorno.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti
pubblici non economici,
designati a maggioranza
dai rispettivi
presidenti a seguito
di richiesta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o direttamente da questi in caso di
mancata designazione
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base
nazionale.
Art. 4.
Comparto del personale delle regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, dei
comuni, delle province delle comunita' montane
loro consorzi o associazioni
1. Il comparto
di contrattazione collettiva del
personale delle
regioni e degli enti pubblici non economici da esse
dipendenti, dei
comuni, delle province,
delle comunità montane,
loro consorzi o
associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario;
enti pubblici non
economici dipendenti dalle regioni a statuto
ordinario;
comuni; province; comunità montane;
consorzi,
associazioni e comprensori
tra comuni, province e
comunità montane;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex
IPAB),
che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
università agrarie ed
associazioni agrarie dipendenti dagli enti
locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per
le case popolari, dai consorzi regionali
degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale
(ANIACAP);
consorzi per le
aree di sviluppo
industriale e relativa
federazione italiana.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione
a statuto ordinario
designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI);
da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);
da due rappresentanti
dell'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base
nazionale.
Art. 5.
Comparto del personale delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo
1. Il comparto
di contrattazione collettiva del
personale delle
aziende e delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo
comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato
per gli interventi
nel mercato agricolo
(A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
del Presidente de
Consiglio dei Ministri
o dal Ministro per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;,
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro
dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base
nazionale.
Art. 6.
Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale.
1. Il comparto
di contrattazione collettiva
del personale del
Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;
istituti di ricovero
e di cura a carattere
scientifico di cui
all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanità;
da cinque rappresentanti delle regioni designati
dalla
commissione
interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio
1970, n. 281;
da sei rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni
d'Italia(ANCI);
da due rappresentanti
dell'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario ; i
Ministri componenti la
delegazione di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su
base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita
una apposita area
negoziale per la
professionalità medica,
concernente i medici
chirurghi e veterinari che prestano la loro
attività alle dipendenze
del Servizio sanitario
nazionale e che
assumono,
nell'esercizio dell'attività stessa,
una personale
responsabilità professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente
saranno
negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi
all'assetto
normativo e retributivo della categoria medica,
quali
l'organizzazione del lavoro
medico, l'articolazione degli orari,
l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i
regimi
del rapporto (tempo
pieno e tempo
definito), l'aggiornamento
professionale, la ricerca,
la didattica, la
carriera, il regime
retributivo
tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di
incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale.
Nella
predetta area verranno
altresì definite, in
rapporto alle
particolarità
professionali dei medici,
anche le modalità
interpretative e integrative della disciplina contenuta negli
accordi
intercompartimentali
formati ai sensi
dell'art. 12 della legge 29
marzo 1983, n. 93.
7. L'ipotesi di accordo
dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6
sarà negoziata dalla
delegazione pubblica con
le organizzazioni
nazionali rappresentative
dei medici, secondo le modalità e le forme
che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato
sarà comunque sufficiente
il consenso delle organizzazioni sindacali
più rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo
dell'area medica raggiunta con le modalità
indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita
nell'ipotesi di accordo del comparto
di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente
sottoscritta
dalle delegazioni di parte
pubblica e sindacale di cui ai precedenti
commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione
sindacale
relative alla coerenza
e alla compatibilità fra le
clausole
dell'ipotesi di accordo
del comparto di cui al presente articolo
saranno esaminate dal
Consiglio dei Ministri
ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'.
9. I criteri
e le modalità di cui ai commi 5,
6, 7 e 8 varranno
anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede
di
accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n.
93.
Art. 7.
Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione.
1. Il comparto
di contrattazione collettiva del
personale delle
istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione comprende il
personale dipendente:
dagli enti scientifici
di ricerca e sperimentazione di
cui al
punto 6 della
tabella allegata alla legge 20
marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto
superiore per la
prevenzione e la sicurezza del
lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di
ricerca e sperimentazione agraria e
talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;
da cinque membri,
rappresentativi delle varie
categorie delle
istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, designati a
maggioranza dai rispettivi
presidenti a seguito di richiesta del
Presidente del Consiglio
dei Ministri o direttamente da
questi in
caso di mancata
designazione entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Art. 8.
Comparto del personale della scuola.
1. Il comparto
di contrattazione collettiva del
personale della
scuola comprende:
il personale ispettivo
tecnico-periferico, direttivo, docente,
educativo e non docente
delle scuole materne, elementari, secondarie
ed artistiche, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali
dello Stato;
il personale direttivo
dei conservatori di
musica e delle
Accademie nazionali di
arte drammatica e di
danza; il personale
docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie
di
belle arti, con
esclusione di quello
appartenente alla carriera
direttiva
amministrativa; gli assistenti
delle Accademie di belle
arti; gli accompagnatori
al pianoforte dei conservatori di musica ed
i pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza;
il personale direttivo,
docente e non docente di ogni altro tipo
di scuola statale, esclusa l'università.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle
organizzazioni sindacali nazionali
di categoria
maggiormente
rappresentative nel comparto
di cui al presente
articolo;
delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Art. 9.
Comparto del personale delle università.
1. Il comparto
di contrattazione collettiva del
personale delle
università comprende:
il personale delle università e delle istituzioni universitarie;
il personale delle
opere universitarie delle regioni a statuto
speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni
medesime.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
non sia nominato
il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche
un proprio
Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione
di parte
pubblica possono delegare
Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle
organizzazioni sindacali nazionali
di categoria
maggiormente
rappresentative nel comparto
di cui al presente
articolo;
delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Art. 10.
Procedure di stipulazione degli accordi di comparto.
1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli
si
provvederà alla stipulazione di un solo accordo di durata
triennale
tra le delegazioni
di parte pubblica e di parte sindacale indicate
nei citati medesimi articoli.
2. Per tutti
i comparti di contrattazione collettiva individuati
nei precedenti articoli
nella stipulazione (1)
degli accordi di
comparto si applicano
le regole procedimentali di cui all'art. 6
della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in
merito
al comparto
<<regioni-enti locali>> di cui al precedente art. 4, del
disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 per quanto riguarda gli
enti
locali;
relativamente alle regioni
la disciplina contenuta
nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità
ai
singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti
alle
peculiarità
dell'ordinamento degli uffici
regionali e degli enti
pubblici non economici
dipendenti dalle regioni
stesse entro il
limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate
nel
bilancio regionale.
Art. 11.
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.