Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

(in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66)

 

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione  collettiva,  di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

 

 

Il Presidente della Repubblica:

Visto  l'art.  87  della  Costituzione;  Vista  la legge-quadro sul

pubblico  impiego  29  marzo  1983,  n.  93;  Visto  il  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  in data 5 agosto 1983, registrato alla

Corte  dei  conti  l'11 agosto 1983 (Atti di Governo, registro n. 48,

foglio  n.  9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza

portafoglio,  è  stato  conferito l'incarico della funzione pubblica;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 12

settembre  1983,  registrato  alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983,

registro  n.  8,  foglio  n.  212,  con  il  quale il Ministro per la

funzione  pubblica  è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri  all'esercizio,  tra  l'altro,  delle  funzioni spettanti al

Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo

1983,  n.  93,  e  degli  adempimenti concernenti il pubblico impiego

rimessi  da  disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei

Ministri; Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93,

che  disciplinano  l'ambito  di  applicazione  della  legge stessa ed

individuano,  con  alcune  eccezioni  per  particolari  categorie  di

personale,  le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui

si  applica la legge medesima; Visto il primo comma dell'art. 5 della

legge  29  marzo  1983,  n.  93,  che  prevede  il raggruppamento dei

pubblici   dipendenti   in   un   numero   limitato  di  comparti  di

contrattazione  collettiva  e  la  stipulazione tra le delegazioni di

parte  pubblica  e  di parte sindacale di un solo accordo per ciascun

comparto; Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983,

n.  93, che prevede l'inclusione in ciascun comparto di dipendenti di

più  settori  della  pubblica  amministrazione omogenei o affini, nel

rispetto  delle  autonomie  costituzionalmente  garantite;  Visto  il

secondo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che fissa

il  procedimento  per  la determinazione del numero dei comparti e la

composizione  degli  stessi;  Visto  l'accordo  raggiunto  in data 21

dicembre  1984  fra  il Ministro per la funzione pubblica -- delegato

dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri -- e le confederazioni

sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L.,

C.I.S.L.,  U.I.L,  C.I.D.A. e C.I.S.N.A.L.; accordo cui hanno aderito

la   C.I.S.A.L.   nella   stessa   data   del   21  dicembre  1984  e

successivamente  la  CONFS.A.L. in data 12 luglio 1985, la C.I.S.A.S.

in data 25 luglio 1985 e la CON.F.E.D.I.R in data 31 luglio 1985 e la

CONFAIL  in  data  29  ottobre  1985; Visto l'accordo integrativo del

precedente accordo 21 dicembre 1984, raggiunto fra il Ministro per la

funzione  pubblica  --  delegato  dal  Presidente  del  Consiglio dei

Ministri    --    e    le   confederazioni   sindacali   maggiormente

rappresentative  sul  piano  nazionale il giorno 11 febbraio 1986 con

C.G.I.L.  --  C.I.S.L.  -- U.I.L ed il giorno 12 febbraio 1986 con la

C.I.S.N.A.L.;  Visto  l'art.  21  del  decreto  del  Presidente della

Repubblica 25 giugno (1) 1983, n. 348; Sentite le regioni, alle quali

gli  accordi  sopra  indicati sono stati trasmessi rispettivamente in

data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986; Viste le comunicazioni degli

accordi  sopra indicati effettuate al Senato della Repubblica ed alla

Camera  dei  deputati  rispettivamente  in  data 22 gennaio 1985 e 12

febbraio 1986; Visto il parere della I sezione del Consiglio di Stato

del  15  febbraio  1985;  Viste  le  deliberazioni  del Consiglio dei

Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio

1986;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto:

 

 

Art. 1.

 

Determinazione dei comparti di contrattazione

collettiva.

 

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e

nel  primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego

29  marzo  1983,  n.  93,  sono  raggruppati nei seguenti comparti di

contrattazione collettiva:

1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;

2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;

3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non

economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,  delle province, delle

comunità montane, loro consorzi ed associazioni;

4)  comparto  del personale delle aziende e delle amministrazioni

dello Stato ad ordinamento autonomo;

5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

6)  comparto  del  personale  delle  istituzioni  e degli enti di

ricerca e sperimentazione;

7) comparto del personale della scuola;

8) comparto del personale dell'università.

 

 

Art. 2.

 

Comparto del personale dipendente dai Ministeri.

 

1.   Il   comparto   di  contrattazione  collettiva  del  personale

dipendente dai Ministeri comprende:

il  personale  di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312,

salvo  quello  previsto  espressamente  nei  successivi  articoli del

presente decreto;

il  personale  in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli

articoli  7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio

1976, n. 752;

il  personale  direttivo  amministrativo  di  cui al quarto comma

dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle  organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative su

base nazionale.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

Comparto del personale degli enti pubblici non

economici.

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale degli

enti  pubblici  non economici comprende il personale dipendente dagli

enti  pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza

dello Stato.

Appartiene  in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il

personale:

degli  enti  di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive

modificazioni  e  integrazioni,  ad eccezione di quelli espressamente

indicati nel successivo art. 7;

degli  ordini  e  collegi  professionali  e relative federazioni,

consigli e collegi nazionali;

delle casse conguaglio prezzi;

degli  organismi  ed  istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli

interventi straordinari per il Mezzogiorno.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti

pubblici  non  economici,  designati  a  maggioranza  dai  rispettivi

presidenti  a  seguito  di richiesta del Presidente del Consiglio dei

Ministri  o  direttamente  da  questi in caso di mancata designazione

entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle  organizzazioni  sindacali  nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale.

 

 

Art. 4.

 

Comparto del personale delle regioni e degli enti

pubblici non economici da esse dipendenti, dei

comuni, delle province delle comunita' montane

loro consorzi o associazioni

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale delle

regioni  e  degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei

comuni,  delle  province,  delle  comunità  montane,  loro consorzi o

associazioni, comprende il personale dipendente da:

regioni a statuto ordinario;

enti  pubblici  non  economici dipendenti dalle regioni a statuto

ordinario;

comuni; province; comunità montane;

consorzi,  associazioni  e  comprensori  tra  comuni,  province e

comunità montane;

ex  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB),

che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

università  agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti

locali;

camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

istituti  autonomi  per  le case popolari, dai consorzi regionali

degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

consorzi   per   le  aree  di  sviluppo  industriale  e  relativa

federazione italiana.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro dell'interno;

dal Ministro per gli affari regionali;

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da  un  rappresentante  per  ogni  regione  a  statuto  ordinario

designato dalle stesse;

da un rappresentante dell'Unioncamere;

da  cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

(ANCI);

da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);

da  due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti

montani (UNCEM).

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle  organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale.

 

 

Art. 5.

 

Comparto del personale delle aziende e delle

amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale delle

aziende  e  delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

comprende il personale dipendente da:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Azienda   di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo

(A.I.M.A.);

Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

del  Presidente  de  Consiglio  dei  Ministri  o  dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;,

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

dal Ministro delle finanze;

dal Ministro dei lavori pubblici;

dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste;  dal Ministro

dell'interno.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle  organizzazioni  sindacali  nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale.

 

 

Art. 6.

 

Comparto del personale del Servizio sanitario

nazionale.

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione  collettiva  del personale del

Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

istituti  di  ricovero  e  di cura a carattere scientifico di cui

all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di Genova;

ordine mauriziano di Torino.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della sanità;

da   cinque   rappresentanti   delle   regioni   designati  dalla

commissione  interregionale  di cui all'art. 13 della legge 16 maggio

1970, n. 281;

da  sei  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei comuni

d'Italia(ANCI);

da  due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti

montani (UNCEM).

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario  ;  i  Ministri  componenti  la  delegazione di parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle  organizzazioni  sindacali  nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative su

base nazionale.

5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita

una   apposita   area   negoziale   per  la  professionalità  medica,

concernente  i  medici  chirurghi  e  veterinari che prestano la loro

attività  alle  dipendenze  del  Servizio  sanitario  nazionale e che

assumono,   nell'esercizio   dell'attività   stessa,   una  personale

responsabilità professionale a norma di legge.

6.  Nell'area  di contrattazione di cui al comma precedente saranno

negoziati  tutti  gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto

normativo    e    retributivo    della    categoria   medica,   quali

l'organizzazione  del  lavoro  medico,  l'articolazione  degli orari,

l'emergenza  medica  (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi

del   rapporto   (tempo  pieno  e  tempo  definito),  l'aggiornamento

professionale,  la  ricerca,  la  didattica,  la  carriera, il regime

retributivo   tabellare   ed   extra-tabellare,   i   meccanismi   di

incentivazione  e  l'attività libero-professionale intramurale. Nella

predetta   area   verranno   altresì   definite,   in  rapporto  alle

particolarità   professionali   dei   medici,   anche   le   modalità

interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi

intercompartimentali  formati  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 29

marzo 1983, n. 93.

7.  L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6

sarà  negoziata  dalla  delegazione  pubblica  con  le organizzazioni

nazionali  rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme

che  risulteranno  appropriate.  Per la conclusione di tale negoziato

sarà  comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali

più rappresentative della categoria medica.

8.  L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità

indicate   nel   precedente   comma   sarà   integralmente   inserita

nell'ipotesi di accordo del comparto

di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta

dalle  delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti

commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale

relative   alla   coerenza  e  alla  compatibilità  fra  le  clausole

dell'ipotesi  di  accordo  del  comparto  di cui al presente articolo

saranno    esaminate    dal    Consiglio   dei   Ministri   ai   fini

dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'.

9.  I  criteri  e  le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno

anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di

accordi  decentrati  di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n.

93.

 

 

Art. 7.

 

Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di

ricerca e sperimentazione.

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale delle

istituzioni  e  degli  enti di ricerca e sperimentazione comprende il

personale dipendente:

dagli  enti  scientifici  di  ricerca e sperimentazione di cui al

punto  6  della  tabella  allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto  superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del

lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli   Istituti   di   ricerca   e   sperimentazione  agraria  e

talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca

scientifica e tecnologica;

da  cinque  membri,  rappresentativi  delle varie categorie delle

istituzioni  e  degli  enti di ricerca e sperimentazione, designati a

maggioranza  dai  rispettivi  presidenti  a  seguito di richiesta del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o direttamente da questi in

caso  di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla

richiesta.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle  organizzazioni  sindacali  nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative su

base nazionale.

 

 

Art. 8.

 

Comparto del personale della scuola.

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale della

scuola comprende:

il  personale  ispettivo  tecnico-periferico, direttivo, docente,

educativo  e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie

ed  artistiche,  delle  istituzioni educative e delle scuole speciali

dello Stato;

il  personale  direttivo  dei  conservatori  di  musica  e  delle

Accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di danza; il personale

docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di

belle  arti,  con  esclusione  di  quello  appartenente alla carriera

direttiva  amministrativa;  gli  assistenti  delle Accademie di belle

arti;  gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed

i pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza;

il  personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo

di scuola statale, esclusa l'università.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della pubblica istruzione.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle    organizzazioni    sindacali   nazionali   di   categoria

maggiormente   rappresentative   nel  comparto  di  cui  al  presente

articolo;

delle  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative su

base nazionale.

 

 

Art. 9.

 

Comparto del personale delle università.

 

1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale delle

università comprende:

il personale delle università e delle istituzioni universitarie;

il  personale  delle  opere universitarie delle regioni a statuto

speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la

funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della pubblica istruzione.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato

il  Ministro  per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio

Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte

pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme

vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle    organizzazioni    sindacali   nazionali   di   categoria

maggiormente   rappresentative   nel  comparto  di  cui  al  presente

articolo;

delle  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative su

base nazionale.

 

 

Art. 10.

 

Procedure di stipulazione degli accordi di comparto.

 

1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli si

provvederà  alla  stipulazione di un solo accordo di durata triennale

tra  le  delegazioni  di parte pubblica e di parte sindacale indicate

nei citati medesimi articoli.

2.  Per  tutti  i comparti di contrattazione collettiva individuati

nei  precedenti  articoli  nella  stipulazione  (1)  degli accordi di

comparto  si  applicano  le  regole  procedimentali di cui all'art. 6

della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in merito

al  comparto <<regioni-enti locali>> di cui al precedente art. 4, del

disposto  dell'ultimo  comma dell'art. 8 per quanto riguarda gli enti

locali;   relativamente   alle   regioni   la   disciplina  contenuta

nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai

singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle

peculiarità  dell'ordinamento  degli  uffici  regionali  e degli enti

pubblici  non  economici  dipendenti  dalle  regioni  stesse entro il

limite   delle   disponibilità  finanziarie  all'uopo  stanziate  nel

bilancio regionale.

 

 

Art. 11.

 

Entrata in vigore.

 

Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.