SE.DO.P. - UniPalermo -
Aggiornamento alla Gazzetta Ufficiale del 7/1/2000
12. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO
STATO
A) Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato
L. 24 dicembre 1993, n. 537 (1).
Interventi correttivi di finanza pubblica (1/circ).
Capo I - Disposizioni in materia di spesa
1. Organizzazione della pubblica amministrazione.
1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad
ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante
interesse pubblico e
prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone
giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri,
assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni
interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti
princìpi e criteri direttivi,
nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e nel decreto
legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (3), e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della
eliminazione di sovrapposizioni
e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di
ambiente e territorio, quelle in
materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e
quelle in materia di
governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di
tutti i centri esistenti e le
attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con
le sedi diplomatiche italiane
allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione
dell'economia italiana, riorganizzare
e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali,
regionali e nazionali;
d) possibilità di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di
omogeneità, di complementarietà e di
organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso
la riduzione dei
tempi dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto
e di controllo interno,
sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto
e di controllo interno,
con istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400
(2), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), di
potestà regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti princìpi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette
dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e
amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità, per
corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di
compiti anche non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di
servizi prevista
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2);
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti
di verifica periodica
dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di
migliorare l'efficienza e
l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei
servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente
esercitate da Ministeri o
altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del
servizio e utente, fatto salvo il
ricorso all'autorità giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o
il trasferimento alle
regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e
l'attribuzione agli uffici
periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di
indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a
livello regionale e sub-
regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture,
nonché di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche
mediante la
concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi
1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti
competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e
previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei
rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche,
secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni, nonché al conferimento
delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del
lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina
mercantile.
9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono
trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi
Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della
marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il
Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari,
personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con
gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale
riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è
articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle
funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad
eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre,
nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle
ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei
posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), sulla base dei
seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da
criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di
uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di
flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere
compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali
generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo
quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più
spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono
esercitate da un'apposita unità di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è
rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da
5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i
procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare
l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in
misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per
i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o
pubblicato un bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed
efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative
relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme
vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti,
alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti
presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una
Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore
importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei
servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le
relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(6), entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente
dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (6), è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano
salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo
le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di
demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica
economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia,
il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato
interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la
tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi
(CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la
difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi
educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il
Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo
degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma
25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la
partecipazione di più Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (7), e
successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di
funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e
il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (8), sono poste a carico
delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla
predetta legge n. 798 del 1984.
23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui
all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (9).
24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei
soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa
nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le
abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica
nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le
politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento
delle attività regionali;
c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza
prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle
materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di
competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della
prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le
competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili,
ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la
modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche
internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del
CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo (9/a).
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati
alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10).
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (6), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato,
nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici
pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che
risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11);
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), e successive modificazioni, le
funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo,
l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o
economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o
giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le
funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e
la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono
trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le
esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11). La legge 19 marzo 1990,
n. 57 (13), e le successive disposizioni modificative ed integrative sono
abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e
n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi.
La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare
o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (11), e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (12), e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla
complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia
infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero
omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza,
secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti
pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione
degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con
garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a
favore dei quali essi risultano istituiti (11/cost);
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato
tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione
delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le
professioni considerate;
e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel
trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere
l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che
ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette
categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie
professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33.
35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare
gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (11), e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (12), e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di
organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e
conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare
riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche
all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di
revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli
enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera
a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno
stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente
incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n.
259 (14).
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il
parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al
personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino
al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi
retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico
fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a
commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il
titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri
contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi
all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i
provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla
consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti
soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la
detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni
e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura
di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme
sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e
sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare
ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (15).
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli
degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti
della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire
100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di
cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829
(16), e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994.
Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione
dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato
Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e
passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a
domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che
disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente
attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua
natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la
disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.
2. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.
1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), è
disciplinata la materia dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei
progetti sperimentali di tipo
strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della
produttività, previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13 (18), al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello
stato di previsione del
Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67 (19), e successivamente
integrato (19/a).
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei
progetti finalizzati e dei
progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le
procedure di esame e di
approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei
componenti degli organi di
valutazione (19/a).
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i
progetti, ne controlla
l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un
apposito comitato tecnico-
scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La
composizione del comitato è
di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la
relativa spesa fa carico agli
stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (19), e
successive modificazioni
(19/a).
4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872
dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi (19/a).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
del presente articolo,
sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (20), e
successive modificazioni (20/a).
6. Il comma 3 dell'art. 10, L. 29 dicembre 1988, n. 554 (21), si interpreta nel
senso che i progetti
possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di
regole o procedimenti
derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale
dello Stato.
L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione
del Presidente del Consiglio
dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26, L. 11 marzo
1988, n. 67 (20), e
successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è
esercitato in via consuntiva
(20/a).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamenti
governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n.
400 (22), sono dettate
norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle
disposizioni o leggi di cui
all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si
ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio
di un'attività privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed
al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle
Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in
mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7
sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma
7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero
delle fasi
procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di
atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del
procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono
presso diverse
amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e
uniformazione dei
relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante adozione,
ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (23), e
successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei
procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione
vigente nelle materie
dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei
rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi
degli adempimenti
amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo.
10. (24).
11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della L. 23 agosto 1988,
n. 400 (22), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la
disposizione del comma 10
non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro
atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che
comportino valutazioni
tecniche discrezionali (24/a).
12. (25).
13. (26).
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a
cura di concessionari di
lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella
programmazione di settore e
per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa
di cui all'art. 81, secondo
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (27), qualora non sia stata
perfezionata entro sessanta giorni
dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere
acquisita nell'ambito di
un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.
241 (22), e successive
modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità
amministrative e probatorie,
previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se
realizzati mediante supporto ottico
purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro
novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione
di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (28). Restano in ogni caso in vigore le
norme di cui al D.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409 (29), relative all'ordinamento e al personale degli
Archivi di Stato, nonché
le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse
storico, artistico e culturale.
3. Pubblico impiego.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto
1993, n. 295 (30), nel
corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza
non anteriore al 1°
giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non
anteriore al 1° febbraio
1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello
stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163 (31),
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del
Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del
personale amministrativo non
ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità
nell'anno 1994. Per le
restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei
posti vacanti nell'anno
1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle
relative ai concorsi già banditi
alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con
decorrenza non anteriore al 1°
marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre
1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998
dello stato di previsione
della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di
lire 48 miliardi nel 1994.
5. [Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (32), provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza
biennale, alla
verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico
riferimento alla quantità totale di
atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi
standard di esecuzione delle
attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla
domanda espressa o
potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni
dall'invio della documentazione
richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i
carichi di lavoro (32/a)]
(32/b).
6. [Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
sono provvisoriamente
rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti
per i quali, alla stessa
data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un
bando di concorso, negli
inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure
di selezione tramite le
liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 (33), e
successive modificazioni, e
dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (34),
convertito, con modificazioni,
dalla L. 20 maggio 1988, n. 160] (32/b) (33/cost).
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale
degli enti locali che, adottati
prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato
inquadramenti in modo
difforme dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e
successive modificazioni e
integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si
applica agli enti locali
ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra,
non superino i rapporti
dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come
modificato dall'art. 2 del
D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (34/a).
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento
previsto dal comma 8,
le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3 (35), e dalla L.
15 ottobre 1986, n. 664
(35), concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla L. 9 maggio 1989, n.
168 (36), e successive
modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal
D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106 (37), istitutivo del Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
possono provvedere,
previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili
per cessazioni, mediante
ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi.
Possono, altresì, provvedere a
nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni,
ove sia accertato il relativo
fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (38) (33/cost).
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha
provveduto il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 (39), convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non
ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti
indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura
dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai
contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate
annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto
delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti
salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312 (40), per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992.
Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in
vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione
delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione
della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì,
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (41).
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (42), si applicano anche al personale degli enti locali di
cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(42), e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12
della L. 28 ottobre 1986, n. 730 (43), e successive modificazioni, a richiesta
dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è
equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di
dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 (43/a),
dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando
l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:
COMUNI
+---------------------------------------------------------+
| Fascia demografica | Rapporto medio |
| | dipendenti/popolazione |
|------------------------------|--------------------------|
| fino a 999 abitanti | 1/95 |
| da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/100 |
| da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/105 |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/95 |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/80 |
| oltre 249.999 abitanti | 1/60 |
PROVINCE
+-----------------------------------------------------------+
| Fascia demografica | Rapporto medio |
| |dipendenti/popolazione |
|-----------------------------------|-----------------------|
| fino a 299.999 abitanti | 1/520 |
| da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/650 |
| da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/830 |
| da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/770 |
| oltre 2.000.000 abitanti | 1/1000 |
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52 (44).
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano
attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi
dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (44/a), non opera
qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo
art. 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla
scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli
enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8
del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
17. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148
(45), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché
quella dell'art. 24 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (46).
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è
consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a
profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la
spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera
amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o
dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio
(33/cost) (46/a).
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo
assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le
ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (44/a).
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di
concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed
elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove
di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle
attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale
graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto
scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente,
approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per
gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine
in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che
risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della
riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (47), non sono stati conferiti per le
nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le
nomine nell'anno scolastico 1994-1995 (47/a).
23. [È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di
assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro
autonomo per prestazioni superiori a tre mesi (33/cost) (47/b)] (47/c)
(47/cost).
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al
personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e
a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle
agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (46);
non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del
personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture
sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa
vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni
culturali e scolastiche all'estero (47/cost).
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa
di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898 (48), così come modificata e integrata
dalla L. 2 maggio 1990, n. 104 (48), sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700
milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei
posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.
27. [Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per
prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno]
(48/a).
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a
27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di
chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri
dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti
di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco,
indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il
dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali
motivi (33/cost).
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del
tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che
comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di
appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i
provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro
interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del tesoro (33/cost).
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi
sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93
(49), e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per
cento. [È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari] (49/a).
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la L. 20 maggio 1970, n.
300 (50). Durante i
periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi
esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei
competenti enti preposti
all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23
della legge 20 maggio 1970, n.
300 (50), deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di
appartenenza da parte
della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (51), e
successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che
provvedono alle
finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di
attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni
dell'articolo 7, commi 5 e 6, del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (52), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n.
438 (52/cost).
37. (33/cost) (53).
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(54), non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo
comma dell'articolo 37
del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (54/a), come
sostituito dal comma
37 del presente articolo (33/cost).
39. (33/cost) (55).
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo
straordinario previsti
dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, nonché ai
lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria, appartenenti ad una delle
categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1°
febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed
integrazioni, o affetti da
una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e
individuate con decreto
del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
ospedaliere o ambulatoriali
ricorrenti (55/a).
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo
staordinario può essere
collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata
superiore a sette giorni
lavorativi (55/b).
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le
pubbliche amministrazioni
ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico
approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (54/a), e successive modificazioni (33/cost) (55/c).
42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (54/a), sono abrogate
tutte le disposizioni, anche
speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (54/a), e successive
modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa
per infermità per
attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (55/d)
(55/cost).
43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle
indennità di servizio e degli
assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in
servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi
e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero
degli affari esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura
non retributiva, sulla
base degli oneri connessi al servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico
complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere
commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni
esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi
di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli
alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura
derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei
meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità
europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il
trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere
periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità
collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica
sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti,
saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per
le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni permanenti competenti per materia.
47. [Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle
rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (56), dichiara l'eccedenza dei
dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di
riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle
operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni
e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei
carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo
(33/cost) (56/a) (56/b)] (56/c).
48. [I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di
scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in
disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità,
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché
connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può
comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta
salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il
periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di
ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore
del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri
generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a
dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso
del periodo di collocamento in disponibilità (33/cost) (56/a) (56/b)] (56/c).
49. [Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette
assunte in base alle vigenti norme (56/b)] (56/c).
50. [Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui
al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la
percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla
percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale
dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 (56/b)
(57)] (56/c).
51. [Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto
vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di
mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla
data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di
mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non
vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione
del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità.
Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso
ai pubblici concorsi (33/cost) (56/b)] (56/c).
52. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di
concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in
relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (56) (56/b)] (56/c).
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), si
interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione
economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30
giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come
previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n.
425 (58).
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), sono
soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), si interpreta nel senso
che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della
determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio
1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio
rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (58),
per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti
spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella
stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam
e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri
miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la
determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente
il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984,
n. 425 (58), o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto
comma del medesimo articolo.
Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento
del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425 (59), e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186
(60). A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il
personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai
sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336
(61).
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (61/a), ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o
retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è
attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile
in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione
(62).
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse
e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione,
salvo che per la parte eventualmente eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079 (61/a), è abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(61), e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 (59), e 15 febbraio 1989, n. 51 (60),
si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente
previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme
stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (59), si interpreta nel
senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27
(59), è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio
1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa (62/cost).
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque
vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento
di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo
il diritto di opzione (62/a).
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre
analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti,
comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da
specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione
presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), si
interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali
passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della
stessa legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), e nei confronti di tutto il personale
interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al
1
° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi
dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), è
effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul
trattamento di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (63), per disciplinare ferme di tre o cinque
anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958
(64), e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza
demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel
Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di
finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è
assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella
Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è
ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta
legge n. 958 del 1986 (64) è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I
regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (64/a).
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo
contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni,
che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della
propria capacità di spesa (33/cost).
4. Pubblica istruzione.
1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta
cultura di cui all'articolo 33
della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie
nazionali di arte
drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e
sono dotati di
autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei
limiti, con la gradualità e con le
procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali, determina le forme di
autofinanziamento e approva il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere
pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(63), saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e dei relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale
e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. (65).
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad
adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo
schema, uno o più
decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il
riassetto degli organi collegiali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (66).
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei princìpi e dei
criteri sottoindicati,
determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un
piano di razionalizzazione e
di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla
base delle esigenze e
delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di
coordinamento delle nuove
disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica.
Il predetto piano, avuto
riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone
definite a rischio per
problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la
necessità e i disagi che
possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle
comunità e zone montane e
nelle piccole isole;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti
di istituto che
consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di
flessibilità
curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;
c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e
tra queste e altri enti o
associazioni;
d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa,
volta ad attribuire alle
istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la
capacità di stipulare le
convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che
essi sono tenuti ad
erogare sulla base delle disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione
all'impiego del personale su
reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti
educativi, sulla base di criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione
pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di
utilizzazione, nonché le modalità
di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività
extracurricolari, tenuto conto
dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo
ordinario per il funzionamento
amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico
dello Stato, nonché delle
entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi,
salvaguardando la piena realizzazione del
diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione,
coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione
delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e
dei convitti annessi agli istituti
di istruzione secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di
educazione, tenendo conto delle
loro specificità ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e
dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonché il
comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il
quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (66), quali enti
di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni
scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica,
del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale
comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 (66), che sia giunto al termine del
periodo massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di
partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della
libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da
valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le
modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e
quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante
procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a
livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione è prorogata di un anno.
9. [A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni
scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato
all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti
correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di
cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate
da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del
tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-
contabili necessarie] (66/a).
10. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994
l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-
classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(67). Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra
relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui
posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di
cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze
temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza
ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si
procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi
provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni
demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in
particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di
handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi
iniziali (67/a).
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed
istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e,
comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi
previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(67).
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la
riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su
posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione
alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete
scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al
personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e
temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
(68).
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli
studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza
provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha
facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle
assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di
accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (69), e
successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi
assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme
accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a
imprevedibili sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata
provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto,
utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine
previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente
responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo
113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (68),
sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi
dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che
il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del
docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo
d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento
nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi
dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (70), sono
restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito
distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in
supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o
comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento
amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure
differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo
familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento
delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli
1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di
lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le
competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a
disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi
linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige, approvate con D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (71),
e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con D.P.R. 10
febbraio 1983, n. 89 (71).
5. Università.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato alle università
sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a
carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle
università, ivi comprese le spese
per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria
manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata
ai progetti di ricerca di
interesse nazionale di cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attività
previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394 (72);
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche,
relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le
università in infrastrutture edilizie e
in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla
costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della L. 28 giugno 1977, n. 394 (72), e del comma 8 dell'art. 7 della
L. 22 dicembre 1986, n.
910 (73);
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario,
relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di
nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì
attribuite le disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (73/a), e
successive modificazioni, relative al personale delle università, le
disponibilità finanziarie per la
completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente,
nonché le disponibilità
finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una
quota base, da
ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese
sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993,
e una quota di
riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale
e la Conferenza
permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per
studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo
per il finanziamento
ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle
dimensioni e condizioni
ambientali e strutturali (74).
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche è ripartito in relazione alle
necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca
di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è
ripartito in conformità ai
piani di sviluppo.
6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie
di cui ai commi 3, 4 e 5
per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività
specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario
delle università è
determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello
stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalità di
cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario
delle università sarà
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà
aumentata almeno di pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle
iniziative realizzate in
conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è
finalizzato anche alla riduzione dei
differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari
ed al riallineamento delle
risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificità e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte
salve le competenze e le
norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di
stato giuridico, sono
attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme
stabilite dallo statuto,
provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.
10. [L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente
e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo
delle università per il triennio 1991-1993, approvato con D.P.R. 28 ottobre 1991
(74/a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai
posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto
1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo
1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate
compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università,
sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al
decongestionamento dei mega-atenei] (74/b).
11. [Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università
sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei]
(74/b).
12. [Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i
rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri
aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma
10] (74/b).
13. [A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari
contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi
centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle
università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla
stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni
studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge] (75).
14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000 (75/a).
15. [Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è
riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le
singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università
possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di
reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per
almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 (75/b). L'ammontare dei contributi e delle tasse non può
superare il quadruplo della tassa minima] (75) (76).
16. [Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o
privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai
contributi universitari] (75).
17. [Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di
compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551] (75).
18. [I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito
e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390] (75).
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici
successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di
inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
20. [A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti
disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono
esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al
comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei princìpi di uniformità
definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (75/b), nonché sulla base
delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi
terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto
anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima
applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (75/b), il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge
può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima
legge] (75).
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del
personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di
legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti
di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (77), è
esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del
controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della
gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi
annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione
interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro
approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione
interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e
dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività
della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del
controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui
riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio
universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle
attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo
e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse. [Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio
permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (78), previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari] (78/a). [La relazione è altresì trasmessa
ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17
del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (79), convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203] (78/a).
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché
dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data
del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati
pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente
denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico
nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli
osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23
(80), ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 163 (81), non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del
riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto
nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i
posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30
della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (80), e quelli di cui agli articoli 30, 33 e
36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (81).
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono
costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura
siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993,
nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle
piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (82)
(82/a).
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono
procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun
anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo
1975, n. 70 (83), e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171 (82). Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato
presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (84) (84/a).
28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto
interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Contratti pubblici.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per
la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in
appositi albi. I contratti stipulati in
violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei
contratti, le amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per
la rinnovazione dei
contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente
la volontà di
procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e
le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti
dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una
clausola di revisione
periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al
comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità
previsti dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le
acquisizioni di beni e
servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior
prezzo di mercato, l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del
mercato dei principali beni
e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla
comparazione, su base statistica,
tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e
successivamente, con
cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle
prestazioni consenta la
rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT
di concerto con l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39
(85).
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
Ministro per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo
modalità, tempi e
responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei
criteri e dei tempi per la
rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il
bilancio di previsione dello
Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni
inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero
del tesoro - Provveditorato
generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla
pubblicazione di schemi di
capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di
valutazione dei dirigenti
e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti
dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(86), e successive
modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed
in assenza dei dati
orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
effettuare, almeno
annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del
comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano,
sulla base di
specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle
acquisizioni di beni e
servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e di
Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il
compito di curare ed
espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure
per l'acquisizione di beni
e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più
amministrazioni allo scopo di
ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica
dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari
designati, rispettivamente,
dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Provveditorato generale dello Stato
e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti
prioritariamente tra il personale
che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione
direttamente interessata
alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti
di istituto e non dà
titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400
(87), sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i
rapporti con le
amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18. (88).
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
devolute alla giurisdizione, in
via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'articolo 24 del regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (89), e successive
modificazioni e integrazioni
(90).
7. Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori.
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (91), sono
aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria
e generale.
2. (92).
8. Disposizioni in materia di sanità.
1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad
assunzioni di personale, anche
per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque
verificatesi dal 1° luglio 1993, e
non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta,
assunzioni in deroga nel limite
massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello
sanitario a livello
regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal
servizio, comunque verificatesi.
Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le
procedure di mobilità
previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 (93), nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate
situazioni familiari e
personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990
(93). Le autorizzazioni
sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e
alle attività necessarie
all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135 (94), nonché al personale
sanitario e in particolare per i
servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.
3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei
fondi di incentivazione
di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384 (93),
non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A
tal fine, le amministrazioni
provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente
rideterminazione dei plus orari da
assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384
del 1990 (93). In
particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico provvedono alla
ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del
personale medico
dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del
Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384 (93), utilizzando la maggiore disponibilità di ore
lavorative conseguente al
passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai
sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (93), e
dell'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (95) (95/a).
4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti
di ricovero e cura a carattere
scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i
componenti il collegio dei
revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore
sanitario di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (93), sono
responsabili dell'applicazione
delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio
professionale, di collaborazione
informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle
lettere L), M) ed N) del
comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente
della Repubblica 28
settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui
all'articolo 29, comma 1,
lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990,
n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore
degli accordi collettivi
nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (95), e
successive modificazioni.
6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda
prevista dalla legge 28 marzo
1968, n. 416 (96), come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27
ottobre 1988, n. 460
(96). Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta
nell'ambito delle indennità
professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche
funzioni. Dalla stessa data,
al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il
congedo ordinario aggiuntivo di
giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia
di bilinguismo.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle
disposizioni di cui al
presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670
(97), e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (97),
come modificato e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
(97), e dal decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (97).
9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (98). A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed
i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (99), procede alla
riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al
comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti
classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse
terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)
(99/a).
11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire
che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla
base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di
quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la
classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle
classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio
dell'autorizzazione.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali,
esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo
le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi
risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo princìpio nell'ambito
della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non
potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono
abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di
fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali (99/a).
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei
farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le
relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle
direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici
possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a
totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte
dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di
una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci
collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una
partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento
del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al
comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito (100).
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure
termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a
carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite
(101).
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni
e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70
milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi,
nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi
(101/a). A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a
carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni
ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un
ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico (101/a). Le esenzioni
connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un
suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme
morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1°
febbraio 1991 (102), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle
prestazioni individuate dallo stesso decreto (103).
16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese
le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma
16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del
Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (103).
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i
farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza
farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con
esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei
grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa
per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per
prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni
di cui al comma 15 (103).
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla
regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati
e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli
organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione
apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste
dal codice penale (103).
16-quinquies. (103) (104).
17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota
fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative
alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (105), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. [La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (106), è fissata in 5,5 posti letto
per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post-acuzie] (106/a).
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (107), e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986 (107), è
determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente
comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217 (108), emanato ai
sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (109), è effettuato
tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
individuate le modalità di attuazione.
9. Patrimonio pubblico.
1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni
pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (110),
in qualsiasi forma e a
qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare
pubblici dipendenti in favore di
associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi
natura previdenziale o
assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale
delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (110/a).
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni
di dipendenti pubblici,
se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato
sulla base dei valori di
mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso
personale a propri
dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali,
nonché quello corrisposto
dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli
appartenenti al demanio militare,
nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, è aggiornato,
eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri
competenti, d'intesa con il
Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi
praticati in regime di libero
mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura
non inferiore all'equo
canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in
misura pari al 75 per
cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
dell'ammontare dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno
precedente. Per gli alloggi ai
quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente
articolo restano valide le
normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi
precedenti e del presente
comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreti
dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori
pubblici. Sono esclusi gli
immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri a esigenze
di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli
alloggi di servizio gratuiti
per consegnatari e custodi (110/cost).
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 (111), e successive modificazioni,
della legge 1° dicembre
1986, n. 831 (112), e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (113),
convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per
cento ed il 40 per cento
delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo
stato di previsione della
spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati,
rispettivamente, nella manutenzione
straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi,
di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate
particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle
loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore
all'attuale, non si applica agli
inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei
componenti del nucleo
familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari
di un reddito complessivo
pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione. Ai
medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del
comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri,
di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.
400 (114), norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli
oggetto di concessione, non
destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad
esclusione degli immobili e
delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089
(115), 29 giugno 1939, n.
1497 (116), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (117), convertito, con
modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della
Difesa, con priorità per
l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le
competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce
con proprio decreto il
piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con
l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo
e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non
più ritenuti utili nel quadro
delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione
ovvero alienabili, anche
mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli
alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove
non legalmente separate né
divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di
altro alloggio di
certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del
patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la
manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
è ridotto di lire venti
miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da
reddito a cominciare da
quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione
di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non
inferiori a complessive lire 1.500
miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti
del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione
economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti
liquidi, nell'ambito dei piani
di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di
cui al comma 9
concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi
programmi di vendita; le
relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e
del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire
apposita società con
rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti
degli enti di cui al medesimo
comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (118), e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di
carattere speciale, vigente in
materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre, sulla base delle
direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali
delle disponibilità,
soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del
tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di
beni ad uso abitativo, con
riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la
valutazione dei relative
beni immobili.
10. Prezzi e tariffe.
1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle
vigenti disposizioni di
legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di
corrispondenti beni e servizi
scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono
fissate e aggiornate, ove le
condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a
determinare le modalità
di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e
delle tariffe di riferimento è
effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli
altri istituti del Sistema
statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a
riserva originaria sono
aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni
dell'indice dei prezzi al
consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai
canoni pagati da altri
concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione
alla domanda effettiva o
potenziale dei beni e delle attività concesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono
tenuti a corrispondere
allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre
anni e dell'1 per cento per
gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza
dei concessionari
medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole
convenzionali in materia di
canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I
rapporti relativi al periodo
precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS)
anche in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabilite le
modalità di versamento del canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961,
n. 729 (119), come
sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287 (119), nonché la
lettera i) del primo comma e
il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385 (119).
6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono
abrogati l'articolo 16,
primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729 (119), limitatamente alla parte in
cui impone all'Istituto
per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della
concessionaria, e il primo
comma dell'art. 6, L. 28 marzo 1968, n. 385 (119), come sostituito dall'art. 10,
L. 12 agosto 1982, n.
531 (119). La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale
principale della Società
Autostrade S.p.A.
7. (120).
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11
della legge 23 dicembre
1992, n. 498 (121), si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle
società concessionarie di
autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di
mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e
nazionali, di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324 (122), e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata
per l'anno 1994 del 10
per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324
(122), e successive
modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro
dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione
di cui all'articolo 9 della
medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di
traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in
relazione all'intensità del traffico
nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di
efficienza e di sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale (122/a).
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10
sono destinati al
finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi
aeroportuali proposti dai relativi
enti o società di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra
è determinato sulla base
delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle
gestioni e dei livelli
occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la
gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo
Stato. Alle predette società
possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto
del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del
presente comma, sulla base dei
princìpi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n.
498 (121) (122/b) (122/c).
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della
navigazione è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il
medesimo capitolo ed il relativo
stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.
11. Previdenza e assistenza.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400
(123), nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al
riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo, sulla base
dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per
la concessione delle
provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni
mediche di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295 (124), e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e
devoluzione delle
funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di
motivare la propria
impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita
domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento
di cui al comma 1 ha
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali
competenti, entro il 30
giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo
stato delle domande
ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano
i tempi presuntivi e le
misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di
inottemperanza il prefetto nomina
apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al
Ministero dell'interno apposita
relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti
l'erogazione delle provvidenze.
4. [La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del tesoro procede a
verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento
privilegiato alle zone a
più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di
accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non
rinuncia a goderne dalla data
dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati
nell'ultimo anno precedente la data
stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti
insussistenti il beneficiario sia stato
assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto
di lavoro è risolto di
diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza] (124/a) (124/cost).
5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in
materia di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta,
per quelle di importo pari o
inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente
allo scostamento tra il
valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-
legge 19 settembre 1992,
n. 384 (125), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, e il valore accertato
della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni
il cui ammontare risulti
compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto
aumento sono
aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta
data del 1° gennaio
1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di
pensione. Per
l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei
trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 (125),
convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. 22 dicembre 1990, n.
409 (125), convertito,
con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso
che anche per le pensioni
ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si
applica lo stesso criterio
stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del
predetto D.L. n. 409 del 1990
(125).
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti
dei trattamenti
pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-
bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (125),
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995.
Conseguentemente, i
termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai
commi 3 e 4 dell'articolo
5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990 (125), sono differiti al 1° gennaio
1995 e al 31 dicembre
1994 (125/cost).
8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-
bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (125), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente
fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per
i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro
il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto
articolo 1, comma 2-bis.
9. (126).
10. (127).
11. [A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di
cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (128), ad eccezione dei
titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti,
ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima
gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi,
di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233] (129) (129/a).
12. [Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di
cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il
trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il
versamento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge] (129/a).
13. (129/a).
14. (129/a).
15. [Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle
peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i
termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la
determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione
all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno] (129/a).
16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi
prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato
rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il
collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il
diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a
trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità,
l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità
integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al
raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di
cui alla allegata Tabella
A (129/b) (129/cost) (128/cost).
17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter,
del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (130), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre.
Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico
ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per
il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i
conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello
dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre (130/a).
18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (131), iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette
forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia
stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni
(129/cost).
19. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in
pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere
riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del
collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini
della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali.
20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di
revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni
dalla loro presentazione da parte degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per
distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a
detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte
di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (130),
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta
nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al
trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola
delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello
stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a
calcolo senza alcuna integrazione (131/a) (131/cost).
23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86
(132), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli
aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25
della L. 8 agosto 1972, n. 457 (133), e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37
(133), l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle
di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A
decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai
trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di
disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per
i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non
lavorate né indennizzate (133/a).
24. Nel comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (134), alla fine
del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: " entro determinati tetti
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (130),
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n.
438
, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto
articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente
al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle
domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32, L. 12 aprile 1991,
n. 136 (135), deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più
obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli
albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta
legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei
confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza
della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata
legge n. 136 del 1991 (135), dovuti per il periodo successivo al provvedimento
di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino
al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto
periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora
di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991 (135)
(135/cost).
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della
previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive
per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9, L. 11 marzo 1988, n. 67 (136),
e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
(137).
28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1°
marzo 1986, n. 64 (138), come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 30
dicembre 1987, n. 536 (139), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata
nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento
a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338
(139), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5
dell'articolo 9, L. 11 marzo 1988, n. 67 (136), come sostituito dal comma 27 del
presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375 (139).
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28
sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, D.L. 22
ottobre 1992, n. 415 (140), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre
1992, n.
488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una
dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere
dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al D.L. 30
dicembre 1985, n. 786 (141), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso
a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei
proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50
miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai
trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate
nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile
1980, n. 146 (142), è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di
ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni
contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62 (143), e del regolamento adottato con
decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 (144).
35. (145).
36. (146).
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17, L. 27
febbraio 1985, n. 49 (147), e successive modificazioni, è prorogato sino al
completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.
38. (148).
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria
interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a
criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta
una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (149), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico
della gestione INPDAI (149/a).
12. Trasferimenti alle regioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14
giugno 1990, n. 158
(150), gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio
dello Stato di cui agli allegati
elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti
confluiscono
rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14
giugno 1990, n. 158 (150),
previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per
l'elenco n. 6, fatta eccezione
per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro che confluisce
per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello
stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse
finalità di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (151). La ripartizione del capitolo 7717 alle
singole regioni e l'utilizzo
dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con
il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di
riparto previsti all'articolo 3,
comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (152) (152/a).
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da
seguire in ciascun comparto di
competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque
previsti da disposizioni
speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento
degli obiettivi stessi, la
Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia
interessata, anche ai fini della
previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri può, con
proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate (152/b).
4. [Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (153),
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel
chiedere, ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (154), la convocazione della
Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, fissa un termine alle
regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con
l'indicazione delle risorse a
tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel
caso di mancato
perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per
l'utilizzo, da parte della competente
autorità statale, delle risorse non ancora accreditate] (152/a).
5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui
all'articolo 78 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (155), per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati
negli anni 1994, 1995
e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere
erogate anticipazioni
annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche
intese (155/a).
6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di
competenze in applicazione
del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289
e 4290 del proprio
stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta,
nonché gli oneri di parte
corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di
40 miliardi di lire,
sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa,
per le strade statali nn. 406,
505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il
compartimento ANAS di Aosta,
gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della
regione e i trasferimenti
statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 (156), sono
posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero
del tesoro sulle
erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra
sono esclusi gli oneri
derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi
verificatisi in Valle d'Aosta
nell'autunno 1993.
7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle
competenze previste dagli
statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano
sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994
dallo Stato per le
funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono poste a
carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga
completato entro il 31 luglio 1994.
Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con
le medesime norme di
attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il
rispettivo territorio, l'esercizio
delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi,
residuano alla competenza
dello Stato.
8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma
dell'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469
(155), sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma
di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del
tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno
entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da
corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al
conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7,
il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari
al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e
dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma
1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (157), e successive
modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la
Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13;
14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (158), e successive modificazioni
ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica (158/a).
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798
(159), e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal
Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma
unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli
interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di
qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le
funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul
rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte
concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare
dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.
11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a
razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di
Venezia con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è
affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività
di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con
la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della
provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni
di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti
delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui
all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (159).
12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui
all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), è ridotto dal 12 al 6
per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10.
Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al
consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.
13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre
1986, n. 910 (160), 11 marzo 1988, n. 67 (161), e 8 novembre 1991, n. 360 (159),
e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla
data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80
miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni
e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 360 (159), dopo il completo trasferimento in economia dei
finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), e
successive modificazioni.
14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente
articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma
complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni.
Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in
conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si
provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.
13. Disposizioni varie.
1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono
svolgersi anche presso gli uffici
postali.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste
e delle
telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane
e il Ministero del tesoro.
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i
propri uffici, dei valori
bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene
attraverso le strutture
dell'Amministrazione stessa.
4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per
patenti e per passaporti
coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi
spettanti all'Ente poste italiane per
la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai
rivenditori secondari, ovvero
mediante apposite convenzioni.
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (162), può essere
autorizzato anche
mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del
Titolo III del medesimo
regolamento.
6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con
provvedimenti amministrativi da
adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori
entrate e minori spese
in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995
e 1996.
7. (163).
8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti,
relative ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (164);
dall'articolo 9 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629 (165), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 febbraio 1980, n.
25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del
decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9 (166), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94; dall'articolo 3, comma
7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (167), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(168), sono conferite alla
Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima
annualità dei rispettivi limiti
di impegno.
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di
7.000 miliardi di lire per
mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (169),
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30
giugno 1994".
11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto
dell'anno di competenza, le
quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto
sono attribuite agli enti
locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione
minimale definitiva.
12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n.
227 (170), il fondo di
dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) è interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché la modalità
di esazione dei diritti di
segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (171), convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;
b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi
per atti da pubblicare o
menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a
responsabilità limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del
cui deposito è fatta
menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai
sensi dell'articolo 2435 del
codice civile;
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano
essere confermate
periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le
iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e
registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
qualora le medesime non
trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle
ditte.
14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e
dei diritti di segreteria di cui
al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti
all'erogazione dei servizi
stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n.
786 (172), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro
novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per
l'aumento della misura del
diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono deliberare per
iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e
il miglioramento delle
condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è
soggetta alla approvazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le
associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non
costituiscono base di calcolo
per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23
dicembre 1990, n. 407.
Capo II - Disposizioni in materia di entrate
14. Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di
imposte e di base
imponibile.
1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (173), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (174);
b) (175).
2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (176), è
abrogato. Il gettito
dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello
Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (177), e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (178);
b) (179);
c) (180);
d) (181);
e) (182);
f) (183);
g) (184);
h) (185);
i) (186);
l) (187).
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (188), devono intendersi
ricompresi, se in esse
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, penale o
amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi
redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (188), nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in
cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti
siano destinati all'uso personale
o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
6. (188/a).
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si
applicano dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano
per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La
disposizione del comma
3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3,
lettera h), si applica per
gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni
corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (189), e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (190);
b) (191);
c) (192);
d) (193);
e) (194).
9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (189), come modificato dal comma 8 del
presente articolo, si
applicano fino al 31 dicembre 1996 (194/a).
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso
corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (189).
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1994; le disposizioni
di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi
deliberati e assegnati in data
successiva al 1° gennaio 1994 (194/b).
12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n.
190 (195); l'articolo 1,
nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 (188), convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 696 (196),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché
l'articolo 73, comma 2, del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (196).
13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306 (195), le
parole: "che abbiano
impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano
ottenuto il decreto di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
14 (197).
15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
(198), si applicano fino al 31
dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione
degli apparecchi
misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (199).
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle
del comma 15 a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (200), dopo le parole: "e dai membri della Corte
costituzionale" sono
inserite le seguenti: "nonché i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo
24 ed al penultimo comma
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (200)".
18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (200),
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato. Per i periodi
d'imposta anteriori a quelli
aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti
dall'applicazione del regime fiscale di
cui all'art. 2, comma 6-bis, dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27
aprile 1989, n. 154 (200/a).
15. Trattamento tributario dell'abitazione principale.
1 (201).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (200), e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (202);
b) (203);
c) (204).
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23
dicembre 1977, n. 936
(205), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il
comma 9 dell'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (205), sono abrogati.
4. (206).
5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.
6. (207).
16. Altre norme in materia di entrate.
1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347 (208), è sostituita da
quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648 (209), è sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, le misure dei tributi
stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648
(209), possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di
emanazione del decreto
rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto;
per il primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle
concessioni governative i
provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16,
comma 3; 17, comma 4;
18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3;
56, comma 6; 83 e 84
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641 (210),
approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti
non è dovuta la tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
6. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 (211), approvata con decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992.
7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (211), e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
se rilasciate
separatamente".
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni
per l'aggiornamento della
residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni,
province e regioni e per le
variazioni della toponomastica o della numerazione civica.
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85 (212), per le armi
sportive, restano ferme le
disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323 (213), per l'esercizio
dell'attività sportiva del tiro a volo.
10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, dopo la parola: "fusioni" è
inserita la seguente: ",
scissioni".
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferite aziende ovvero uno o più
complessi aziendali:
a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, relativi alle
operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti,
sono assunti dalle società
beneficiarie del trasferimento;
b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, per
le società beneficiarie
costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è
modificato rispetto a quello
della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente,
salvo conguaglio nella
dichiarazione annuale;
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui
all'articolo 19-bis, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei
confronti della società
beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati
acquistati dalla società
scissa;
d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi
degli articoli 8, primo
comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26
ottobre 1972, n.
633 (214), e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società
beneficiaria, previa
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi
confronti, nella
dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o
complessi aziendali, gli
obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto per le operazioni
effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione
della dichiarazione annuale
della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere
adempiuti, con
responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere
esercitati dalla società
beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si
considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.
13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (215), e successive
modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (216);
b) (217).
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (218), e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (219);
b) (220).
15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (221), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (222);
b) (223).
16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate
nel complesso
maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno
1994 e a lire 6.000 miliardi
per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi
dell'articolo 11-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (224), come introdotto dall'articolo 6 della legge
23 agosto 1988, n. 362.
17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di
cui al D.L. 30 settembre
1992, n. 394 (225), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n.
461, sono riservati
all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico, nonché alla
realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli
impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro
del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto
previsto dal presente comma
(225/a).
18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'art. 6 della L. 19
febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla L. 10 marzo 1987, n. 100, e
all'art. 10 del D.L. 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli
trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra
sede di servizio sita in
diversa località, purché il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da
comprovare, anche
mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previsti in
apposito regolamento,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.
Sulle indennità di
trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui
all'art. 48, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive
modificazioni (226).
17. Applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994.
Elenco n. 1
(articolo 1, comma 28)
ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE
Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consiglio superiore delle miniere
Elenco n. 2
(articolo 1, comma 31)
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)
+--------------------------------------------------------------+
| Ministeri | N. Capitolo |
|-------------------------------------------|------------------|
| Monopoli. . . . . . . . . . . . . . . . . | 127 |
| Finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1086 |
| Trasporti e navigazione . . . . . . . . . | 1554 |
| | 2052 |
| | 1102 |
| Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 191 |
| Lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1093 |
| Commercio estero. . . . . . . . . . . . . | 1092 |
| Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1139 |
| Tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4413 |
| | 5031 |
| | 5262 |
| | 5861 |
| Affari esteri . . . . . . . . . . . . . . | 1104 |
| | 1135 |
| Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1082 |
| Università. . . . . . . . . . . . . . . . | 1127 |
| Ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1062 |
| Industria . . . . . . . . . . . . . . . . | 1092 |
| | 1532 |
| | 5541 |
| | da 6031 a 6071 |
| | 2534 |
| Interni . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3132 |
| Presidenza Cons. min. . . . . . . . . . . | 1118 |
| | 1147 |
| | 1162 |
|-------------------------------------------|------------------|
| Riduzione complessiva di spesa (in | |
| miliardi di lire) . . . . . . . . . . . | 3,3 |
Elenco n. 3
(articolo 1, comma 31)
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, CONSULTE E COMITATI
+--------------------------------------------------------------+
| | | Riduzioni di |
| Ministeri e organi collegiali | Capitoli | spesa (in |
| | | miliardi) |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TRASPORTI E NAVIGAZIONE | | |
| Consiglio superiore aviazione | | |
| civile. . . . . . . . . . . | 2051| 0,030 |
| | | |
| INDUSTRIA | | |
| Consiglio superiore delle | | |
| miniere . . . . . . . . . . | 4542| 0,028 |
| | | |
| PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI | | |
| Consiglio superiore pubblica | | |
| amministrazione . . . . . . | da 3641 a 3650| 0,135 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| | Totale . . . | 0,193 |
Elenco n. 4
Procedimenti amministrativi
(articolo 2, comma 7)
Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del
codice civile)
Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto di persone
giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone
giuridiche private (articolo 17
del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al
conseguimento di legati di
persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
Procedimento di registrazione dei presìdi sanitari (legge 30 aprile 1962, n.
283; legge 26 febbraio
1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n.
1255)
Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n.
516; decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
121)
Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti
minerari di interesse
nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno
1955, n. 620)
Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali
(regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;
regolamento approvato con
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli
(decreto-legge 19 dicembre
1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli
119 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495)
Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio
1957, n. 686)
Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20,
comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5,
della legge 9 gennaio
1991, n. 9)
Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva
(articolo 2 del
regolamento E n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; articolo 2 del
decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10
marzo 1981) (226/a)
Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti
di macinazione,
ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le
operazioni di trasferimento o
concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n.
366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge
30 luglio 1990, n. 221
Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non
governative che
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (articolo
42, comma 3, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui
contratti dai privati,
dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; articolo 16 della
legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, per
l'attuazione della politica mineraria
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il
cittadino residente
all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6
maggio 1963, di cui alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative
che operano nel
campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della
legge n. 49 del 1987 e per
l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile
1988, n. 177)
Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione
(fabbricerie e confessioni
diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex articolo 8 della
Costituzione) (legge 24
giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio
1987, n. 33)
Procedimento di riconoscimento dello status di apolide (convenzione adottata a
New York il 28
settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)
Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione
(ordinamento giudiziario approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 128 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990)
Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per
l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625;
legge 1° dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate
per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986,
n. 870)
Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n.
1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative
relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative
relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969,
n. 315)
Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti
esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva
approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042;
legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753)
Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e
società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice
della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o
materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5
giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e
materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5
giugno 1962, n. 616)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande
di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale
marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada,
canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio
alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di
servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica
(decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed
organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n.
288; legge 12 marzo 1977, n. 87) (226/b)
Procedimento di autorizzazione al commercio di presìdi medico-chirurgici
(regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e
comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e
costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico
forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3
gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del
materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea
antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere
l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla
compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22
della legge 2 aprile 1968, n. 482)
Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di
lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)
Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982)
Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue
straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di
operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il
cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a
Strasburgo il 6 maggio 1963 di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante
(decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989)
Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n.
966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577) (226/c)
Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento
degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)
Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute
pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio
1976, n. 319)
Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47) (226/d)
Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti
CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio
1992, n. 164)
Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di
seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29
maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981,
n. 927)
Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967,
n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23
dicembre 1991, n. 430)
Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti
pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della
criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n.
302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il
rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, Gazzetta Ufficiale n. 31 del
7 febbraio 1989)
Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza,
tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per
l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali
trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962,
n. 283)
Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o
contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327)
Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di
coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695;
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139) (226/e)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di
prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
Procedimento di autorizzazione, nulla osta e concessione di contributi a favore
delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e di
danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)
Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività
circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio
1980, n. 390)
Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644;
decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)
Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di
risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre
1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre
1985, Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985)
Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987,
n. 60) (226/e)
Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13
maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della
cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555;
legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione
straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n.
292)
Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di
interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616)
Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.
1523)
Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti
(articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775)
Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122
Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di
revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)
Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n.
576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)
Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività
assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n.
576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)
Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge
7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)
Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi
in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,
n. 177)
Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero
(articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle
attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)
Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi
in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n.
613;
legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613;
legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di
unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al
recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.
221)
Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli
archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)
Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto
del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1984, S.O.)
Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge
19 marzo 1990, n. 55)
Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici
vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio
decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n.
1607
; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito
all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)
Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi
geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)
Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11
giugno 1971, n. 426)
Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato
(regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26
ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908;
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo
1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3,
convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
627
; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689;
legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)
Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità
degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto
1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696
)
Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio
1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del
codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno
1865, n.
2359
; legge 22 ottobre 1971, n. 865)
Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica
amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da
riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio,
del 10 aprile 1984)
Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola
(articolo 22, lettere a) e b) del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)
Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo 6
della legge 22 febbraio 1934, n. 370)
Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello
spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)
Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della
lavoratrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026)
Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943)
Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle
manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle fiere
(articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successive modificazioni ed integrazioni)
Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 1991, Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991)
Elenco n. 5
(articolo 12, comma 1)
INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI
+--------------------------------------------------------------+
| Ministeri |Capitolo| Denominazione |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Presidenza del | 2956 | Fondo per l'integrazione degli |
| Consiglio dei | | interventi regionali e delle |
| ministri | | province autonome in favore |
| | | dei cittadini handicappati. |
| Risorse agricole, | 1531 | Spese per gli interventi |
| alimentari e | | obbligatori in materia |
| forestali | | fitosanitaria, studi e |
| | | ricerche sugli organismi |
| | | nocivi ed altre avversità dei |
| | | vegetali e dei prodotti |
| | | vegetali; divulgazione degli |
| | | studi e ricerche. |
| | 1534 | Spese inerenti la disciplina |
| | | dell'attività sementiera. |
| | 1536 | Spese inerenti l'esame delle |
| | | novità vegetali per le quali |
| | | è stata chiesta l'iscrizione |
| | | nei Registri delle varietà e |
| | | la protezione brevettuale. |
| | 1575 | Contributi ad enti ed organismi |
| | | incaricati dei controlli dei |
| | | prodotti sementieri. |
| | 3031 | Spese per la manutenzione delle |
| | | opere pubbliche di bonifica |
| | | di competenza dello Stato. |
| Sanità | 4060 | Fondo da ripartire tra le |
| | | regioni e le province |
| | | autonome di Trento e di |
| | | Bolzano per la realizzazione |
| | | degli interventi in materia |
| | | di animali di affezione per |
| | | prevenzione del randagismo. |
| | | Interventi di tipo |
| | | strutturale e sanitario per |
| | | la profilassi e la |
| | | prevenzione delle zoonosi di |
| | | prevalente interesse della |
| | | igiene veterinaria urbana. |
Elenco n. 6
(articolo 12, comma 1)
INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI
+--------------------------------------------------------------+
| Ministeri |Capitolo| Denominazione |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Presidenza del | 7651 | Fondo per gli investimenti nel |
| Consiglio dei | | settore dei parcheggi. |
| ministri | | |
| Tesoro | 7878 | Fondo per il finanziamento |
| | | degli investimenti diretti |
| | | alla realizzazione di |
| | | itinerari ciclabili e |
| | | pedonali. |
| | 9008 | Fondo da ripartire per |
| | | l'attuazione di interventi |
| | | programmati in agricoltura |
| | | nel quadro di una politica |
| | | dei fattori a sostegno |
| | | dell'agricoltura nazionale. |
| Lavori pubblici | 8701 | Spese per gli immobili che |
| | | interessano il patrimonio |
| | | storico-artistico delle |
| | | regioni e di altri soggetti. |
| Industria | 7717 | Contributi in conto capitale |
| | | per il risparmio di energia e |
| | | l'utilizzazione di fonti |
| | | rinnovabili di energia o |
| | | assimilati. |
Tabella A (128/cost)
(articolo 11, comma 16)
PENSIONAMENTO ANTICIPATO
+--------------------------------------------------------------+
| Anni mancanti al raggiungimento | Percentuale di riduzione |
| del requisito contributivo di | per il calcolo della |
| 35 anni | pensione anticipata |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 11 |
| 7 | 13 |
| 8 | 15 |
| 9 | 17 |
| 10 | 20 |
| 11 | 23 |
| 12 | 26 |
| 13 | 29 |
| 14 | 32 |
| 15 | 35 |
Tabella B (227)
(articolo 16, comma 1)
Tabella C (228)
(articolo 16, comma 2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni
contenute nel D.L. 22
novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte
nella presente legge e in
parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
-
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 6 maggio
1997, n. 23; Circ. 3 dicembre 1997, n. 65;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 febbraio 1996, n.
37; Circ. 17 maggio
1996, n. 106; Circ. 14 giugno 1996, n. 126; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ.
28 dicembre 1996, n.
263; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 19 febbraio 1997, n. 38; Circ. 22
febbraio 1997, n. 41; Circ. 27
maggio 1997, n. 119; Circ. 12 giugno 1997, n. 134; Circ. 21 giugno 1997, n. 139;
Circ. 26 luglio 1997,
n. 168; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 28 ottobre 1997, n. 211; Circ. 6
dicembre 1997, n. 250; Circ.
24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 25 febbraio 1998, n. 45; Circ. 5 marzo 1998, n.
54; Circ. 17 marzo
1998, n. 64; Circ. 20 agosto 1998, n. 192;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 16 ottobre 1998, n.
13775AC;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8;
- Ministero del tesoro: Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
- Ministero della sanità: Circ. 27 aprile 1998, n. DPS IV/9/11/749;
- Ministero delle finanze: Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 16 aprile 1997,
n. 111/E; Circ. 15
ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 4 giugno 1998, n.
141/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 18
gennaio 1996, n. 23; Circ.
6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 3 maggio 1996, n. 167;
Circ. 12 luglio 1996, n.
335; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 10
dicembre 1996, n. 9394;
Circ. 11 dicembre 1996, n. 741; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 24 aprile
1997, n. 280; Circ. 27
aprile 1998, n. 202; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 5 giugno 1998, n. 255;
Circ. 11 giugno 1998, n.
269; Circ. 9 settembre 1998, n. 380; Circ. 18 settembre 1998, n. 388;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica
e gli affari regionali:
Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477; Circ. 22 gennaio 1996, n. 9921; Circ. 29
febbraio 1996, n. 1837; Circ.
12 marzo 1996, n. 26866; Circ. 16 marzo 1996, n. 4764; Circ. 25 marzo 1996, n.
2400; Circ. 25 marzo
1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, n. 2723; Circ.
5 aprile 1996, n. 2355;
Circ. 12 aprile 1996, n. 3188; Circ. 22 aprile 1996, n. 10594; Circ. 6 maggio
1996, n. 3060; Circ. 13
maggio 1996, n. 14883; Circ. 14 maggio 1996, n. 29710; Circ. 15 maggio 1996, n.
93; Circ. 17 maggio
1996, n. 30026; Circ. 24 maggio 1996, n. 17929; Circ. 30 maggio 1996, n. 17951;
Circ. 31 maggio
1996, n. 15793; Circ. 7 giugno 1996, n. 21407; Circ. 10 giugno 1996, n. 27444;
Circ. 11 giugno 1996, n.
30192; Circ. 12 giugno 1996, n. 30519; Circ. 14 giugno 1996, n. 5227; Circ. 17
giugno 1996, n. 30135;
Circ. 17 giugno 1996, n. 1393; Circ. 18 giugno 1996, n. 1471; Circ. 21 giugno
1996, n. 1697; Circ. 21
giugno 1996, n. 30080; Circ. 22 giugno 1996, n. 765; Circ. 26 giugno 1996, n.
30687; Circ. 3 luglio
1996, n. 2015; Circ. 18 luglio 1996, n. 2076; Circ. 12 agosto 1996, n. 2176;
Circ. 9 ottobre 1996, n.
7181; Circ. 18 ottobre 1996, n. 5903; Circ. 20 novembre 1996, n. 8589; Circ. 14
dicembre 1996, n.
7978; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9038; Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920; Circ. 5
giugno 1997, n. 28755;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(7) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(8) Riportata alla voce Venezia.
(9) Riportato alla voce Debito pubblico.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(9/a) Per il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, vedi
il D.P.R. 20 dicembre
1994, n. 756, riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(13) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n.
214 (Gazz. Uff. 9
giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38
della Costituzione.
(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata alla voce Corte dei conti.
(15) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
(16) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(17) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportata al n. A/XCVIII.
(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(19) Riportata al n. A/XCVIII.
(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(20) Riportata al n. A/XCVIII.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(21) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(20) Riportata al n. A/XCVIII.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(22) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(23) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(24) Sostituisce l'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(22) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(24/a) Vedi il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato alla voce Ministeri:
provvedimenti generali, e il
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato alla stessa voce.
(25) Sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata
alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(26) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata
alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(27) Riportato alla voce Regioni.
(22) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(28) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(29) Riportato alla voce Archivi di Stato.
(30) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(31) Riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
(32) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(32/a) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n.
32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 5, nella parte in cui
affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruità delle
metodologie utilizzate per
determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni. In deroga al disposto
del presente comma vedi
l'art. 1, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, riportato alla voce Ordini e collegi
professionali.
(32/b) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(33) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(34) Riportato alla voce Lavoro.
(32/b) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38,
39, 41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto
speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(34/a) Comma così inserito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato
alla voce Finanza
locale. Con sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 1 (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3 -
Serie speciale), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6-
bis del presente art. 3.
(35) Riportata alla voce Avvocatura dello Stato.
(35) Riportata alla voce Avvocatura dello Stato.
(36) Riportata alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
(37) Riportato alla voce Ministero dell'ambiente.
(38) Riportata al n. A/CXXIII.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(39) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(40) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(41) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 14, L. 15 maggio 1997, n. 127,
riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
(42) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(42) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(43) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(43/a) Riportato alla voce Finanza locale.
(44) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato
alla voce Finanza locale.
(44/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(45) Riportato alla voce Lavoro.
(46) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(46/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato
alla voce Finanza
locale.
(44/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(47) Riportata al n. A/CXXIII.
(47/a) In deroga al presente comma vedi l'art. 6, comma 21, L. 15 maggio 1997,
n. 127, riportata alla
voce Ministeri: provvedimenti generali. Vedi, inoltre, l'art. 40, L. 27 dicembre
1997, n. 449, riportata al
n. A/CLXVI e l'art. 12, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata alla voce Istruzione
pubblica: disposizioni
generali.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(47/b) Per una deroga al presente comma 23, vedi l'art. 5, comma 2, L. 13 luglio
1995, n. 295,
riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(47/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(47/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999, n.
162 (Gazz. Uff. 19
maggio 1999, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, sollevata in riferimento
agli artt. 32, primo comma,
e 97, primo comma della Costituzione.
(46) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(47/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999, n.
162 (Gazz. Uff. 19
maggio 1999, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, sollevata in riferimento
agli artt. 32, primo comma,
e 97, primo comma della Costituzione.
(48) Riportata alla voce Servitù e vincoli militari.
(48) Riportata alla voce Servitù e vincoli militari.
(48/a) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(49) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(49/a) L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato.
(50) Riportata alla voce Lavoro.
(50) Riportata alla voce Lavoro.
(51) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(52/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 1999, n. 242 (Gazz.
Uff. 23 giugno
1999, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art.
3, comma 36, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(53) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(54/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(55) Sostituisce il comma 1 dell'art. 40, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(55/a) Comma così modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(55/b) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n.
A/CXLI.
(54/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(55/c) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 22, L. 24
dicembre 1994, n.
724, riportata al n. A/CXLI.
(54/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(55/d) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(55/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 giugno 1997, n. 167 (Gazz.
Uff. 11 giugno
1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, comma 25, della L. 23 dicembre 1994, n. 724,
sostitutivo dell'art. 3, comma
42, della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32, primo
comma, della Costituzione.
(56) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(56/a) Con D.P.C.M. 13 aprile 1994, riportato alla voce Impiegati civili dello
Stato, sono stati fissati i
criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento in
disponibilità.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(56/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(56/a) Con D.P.C.M. 13 aprile 1994, riportato alla voce Impiegati civili dello
Stato, sono stati fissati i
criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento in
disponibilità.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(56/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(56/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(57) Riportata alla voce Lavoro.
(56/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(56/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(56) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti
generali.
(56/c) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili
dello Stato.
(58) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(58) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(58) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(58) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(58) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(58) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(60) Riportata alla voce Consiglio di Stato.
(61) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(61/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(62) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 8, comma 4,
L. 19 ottobre 1999,
n. 370.
(61/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(61) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(60) Riportata alla voce Consiglio di Stato.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(62/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 15
(Gazz. Uff. 25 gennaio
1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3,
sessantunesimo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97,
101, 102, 103, 104, 108 e
113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi
sulla medesima
questione, senza che fossero prospettate motivazioni diverse, con ordinanza 20-
30 marzo 1995, n. 98
(Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), con ordinanza 18-24 ottobre
1995, n. 451 (Gazz. Uff.
2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 16-24 maggio 1996, n.
167 (Gazz. Uff. 29
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità
costituzionale.
(62/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(59) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(63) Riportata alla voce Ministeri: Provvedimenti generali.
(64) Riportata alla voce Forze armate.
(64) Riportata alla voce Forze armate.
(64/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, anche, il
D.P.R. 2 settembre 1997,
n. 332, riportato alla voce Forze armate.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995,
n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in
riferimento agli artt. 117, 118 e
123 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 23, 38, 39,
41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale
della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(63) Riportata alla voce Ministeri: Provvedimenti generali.
(65) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 262, riportata
alla voce Istruzione
pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante.
(66) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(66) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(66) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(66/a) Comma abrogato dall'art. 21, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla voce
Ministeri:
provvedimenti generali.
(67) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(67/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII.
(67) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(68) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(69) Riportato al n. A/I.
(68) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(70) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(71) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(71) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(72) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(72) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(73) Riportata al n. A/XC.
(73/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello stato.
(74) Comma così modificato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata
al n. A/CLXVI.
(74/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(74/b) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n.
A/CLXVI.
(74/b) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n.
A/CLXVI.
(74/b) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n.
A/CLXVI.
(75) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, riportato alla
voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(75/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306,
riportato alla voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(75/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(75) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, riportato alla
voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(76) Vedi, anche, l'art. 3, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al
n. A/CXLVII, che ha
abolito la quota di compartecipazione del 20 per cento di cui al presente comma
15 e ha ridotto del 10
per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14.
(75) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, riportato alla
voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(75) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, riportato alla
voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(75) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, riportato alla
voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(75/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(75/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(75) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, riportato alla
voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore.
(77) Riportata alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
(78) Riportata alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
(78/a) Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati abrogati
dall'art. 2, comma 4, L.
19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dalla data di cui al comma 3 dello stesso
art. 2.
(79) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(78/a) Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati abrogati
dall'art. 2, comma 4, L.
19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dalla data di cui al comma 3 dello stesso
art. 2.
(80) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(81) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(80) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(81) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(82) Riportato alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
(82/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 8, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al
n. A/CXLVII.
(83) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(82) Riportato alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
(84) Riportata alla voce Ministero della sanità.
(84/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata al
n. A/CXLVII.
(85) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(86) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(87) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(88) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39,
riportato alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
(89) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.
(90) Così sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n.
A/CXLI.
(91) Riportata alla voce Urbanistica.
(92) Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, L. 28 gennaio 1977, n. 10,
riportata alla voce
Urbanistica.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(94) Riportata alla voce Malattie infettive e sociali.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(95) Riportata al n. A/CXVI.
(95/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 10, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII.
(93) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(95) Riportata al n. A/CXVI.
(96) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(96) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(97) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(97) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(97) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(97) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(98) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(99) Riportato alla voce Ministero della sanità.
(99/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 settembre 1995, n. 390, riportato alla
voce Sanità pubblica, e gli
artt. 2, comma 1, e 3, commi 129 e 130, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII. Vedi,
inoltre, l'art. 1, commi 39, 40 e 41, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al
n. A/CLII l'art. 1, D.L. 18
novembre 1996, n. 583, riportato alla voce Sanità pubblica, nonché l'art. 36, L.
27 dicembre 1997, n.
449, riportata al n. A/CLXVI.
(99/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 settembre 1995, n. 390, riportato alla
voce Sanità pubblica, e gli
artt. 2, comma 1, e 3, commi 129 e 130, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII. Vedi,
inoltre, l'art. 1, commi 39, 40 e 41, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al
n. A/CLII l'art. 1, D.L. 18
novembre 1996, n. 583, riportato alla voce Sanità pubblica, nonché l'art. 36, L.
27 dicembre 1997, n.
449, riportata al n. A/CLXVI.
(100) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata
al n. A/CXLI.
(101) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata
al n. A/CXLI.
(101/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995, n.
549, riportata al n.
A/CXLVII.
(101/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995, n.
549, riportata al n.
A/CXLVII.
(102) Riportato al n. R/CXLVI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e
16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e
16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e
16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e
16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e
16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(104) Sostituisce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5, L. 29 dicembre
1990, n. 407, riportata
al n. A/CXIV.
(105) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(106) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(106/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato alla
voce Sanità pubblica,
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382
(Gazz. Uff. 20 luglio
1996, n. 160). Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549,
riportata al n. A/CXLVII.
(107) Riportata al n. A/LXXXVII.
(107) Riportata al n. A/LXXXVII.
(108) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(109) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(110) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(110/a) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dall'art. 10,
D.L. 8 agosto 1996, n.
437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Peraltro, l'art. 10, D.L. 8
agosto 1996, n. 437 è
stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 55, L. 27 dicembre
1997, n. 449, riportata al
n. A/CLXVI.
(110/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 295
(Gazz. Uff. 2 settembre
1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(111) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(112) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(113) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(114) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(115) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(116) Riportata alla voce Bellezze naturali.
(117) Riportato alla voce Bellezze naturali.
(118) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(119) Riportata alla voce Strade pubbliche.
(119) Riportata alla voce Strade pubbliche.
(119) Riportata alla voce Strade pubbliche.
(119) Riportata alla voce Strade pubbliche.
(119) Riportata alla voce Strade pubbliche.
(119) Riportata alla voce Strade pubbliche.
(120) Aggiunge un comma all'art. 3, L. 24 luglio 1961, n. 729, riportata alla
voce Strade pubbliche.
(121) Riportata al n. A/CXXIII.
(122) Riportata alla voce Navigazione aerea.
(122) Riportata alla voce Navigazione aerea.
(122/a) Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 23 dicembre 1995, n. 573 (Gazz.
Uff. 2 gennaio
1996, n. 1), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 16
febbraio 1996, n. 71 (Gazz. Uff.
22 febbraio 1996, n. 44) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 189, L. 23
dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII.
(121) Riportata al n. A/CXXIII.
(122/b) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, riportato alla voce
Navigazione aerea,
nonché l'art. 2, comma 191, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII,
che ha prorogato i
termini previsti dal citato art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251.
(122/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12
novembre 1997, n. 251,
riportato alla voce Navigazione aerea.
(123) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(124) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(124/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n.
A/CLI.
(124/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n.
382 (Gazz. Uff. 13
novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 38,
primo e secondo comma, 3 e
24 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 2, 38 e 3 della Costituzione.
Successivamente la stessa
Corte, con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 213 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999,
n. 23, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art.
11, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 24, 38 e 3 della Costituzione
dal pretore di Firenze; in
riferimento agli artt. 24, 38, 3 e 2 della Costituzione dal pretore di Chieti;
in riferimento agli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione, dal pretore di Grosseto.
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(125/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 marzo 1995, n. 99 (Gazz.
Uff. 5 aprile 1995,
n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11,
comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione.
(125) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(126) Sostituisce con i commi 6 e 6-bis il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 503.
(127) Sostituisce il comma 8 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503,
riportato alla voce
Previdenza sociale.
(128) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(129) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla
voce Previdenza sociale,
a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla
voce Previdenza sociale,
a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla
voce Previdenza sociale,
a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla
voce Previdenza sociale,
a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla
voce Previdenza sociale,
a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/b) In deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 8,
D.L. 21 ottobre 1996,
n. 535, riportato alla voce Marina mercantile.
(129/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 dicembre 1996, n. 417
(Gazz. Uff. 8 gennaio
1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11,
commi 16 e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 25
marzo-8 aprile 1997, n.
92 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3,
24, 36, 38 e 97 della
Costituzione.
(128/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998,
n. 366 (Gazz. Uff.
11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16, e dell'annessa tabella "A",
sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(130) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(130/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361,
riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(131) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(129/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 dicembre 1996, n. 417
(Gazz. Uff. 8 gennaio
1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11,
commi 16 e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 25
marzo-8 aprile 1997, n.
92 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3,
24, 36, 38 e 97 della
Costituzione.
(130) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(131/a) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240 (Gazz.
Uff. 15 giugno 1994,
n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, comma 22,
nella parte in cui - nel caso di
concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo,
delle quali una sola
conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12
settembre 1983, n. 463,
convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30
settembre 1983 i limiti di
reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a
calcolo dell'altra o delle
altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo
spettante alla data
indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla
perequazione
automatica.
(131/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 febbraio 1995, n. 65
(Gazz. uff. 8 marzo
1995, 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463,
convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della L.
24 dicembre 1993, n.
537 - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
240 del 1994 - sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte, con
ordinanza 26-29 gennaio 1998, n. 8 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1998, n. 5, Serie
speciale) e con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 258 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale) ha
dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 22, come modificato dalla
sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, sollevata in riferimento
all'art. 81 della Costituzione.
(132) Riportato alla voce Lavoro.
(133) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(133) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(133/a) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz.
Uff. 20 luglio 1994, n.
30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11,
ventitreesimo comma, primo
periodo, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della
L. 20 maggio 1988, n. 160,
che ha convertito in legge il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce
Lavoro.
(134) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(130) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(135) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(135) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(135) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(135/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 88 (Gazz.
Uff. 22 marzo
1995, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art.
11, comma 26, sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38,
53, 101, 102, 104 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 13-16 giugno 1995,
n. 252 (Gazz. Uff.
21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, sollevate in riferimento agli
artt. 2, 3, 23, 38, 41,
comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione e già
dichiarata non fondata dalla
Corte con sentenza n. 88 del 1995. La stessa Corte, chiamata nuovamente a
pronunciarsi sulla
medesima questione senza offrire argomentazioni nuove o ulteriori, con
ordinanza 18-24 ottobre 1995,
n. 455 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 5-13
giugno 1997, n. 180
(Gazz. Uff. 18 giugno 1997, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3,
4, 25, secondo comma, 36 e 38
della Costituzione. Con successiva sentenza 18-18 luglio 1997, n. 248 (Gazz.
Uff. 23 luglio 1997, n.
30, Serie speciale), la stessa Corte, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della
Costituzione.
(136) Riportata al n. A/XCVIII.
(137) Si omette il testo dei commi 5, 5-bis e 5-ter che sostituiscono il comma 5
dell'art. 9, L. 11
marzo 1988, n. 67, riportata al n. A/XCVIII.
(138) Sulla Gazzetta è stata erroneamente riportata la data del 1° marzo 1984,
n. 64. La legge è
riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(139) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(139) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(136) Riportata al n. A/XCVIII.
(139) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(140) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(141) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del
Mezzogiorno.
(142) Riportata al n. A/XXXIV.
(143) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(144) Riportato alla voce Lotto e lotterie.
(145) Aggiunge un periodo all'art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401,
riportata alla voce
Giuochi di abilità e concorsi pronostici.
(146) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, L. 26 marzo 1990, n. 62, riportata
alla voce Lotto e lotterie.
(147) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(148) Modifica l'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, riportato alla voce
Previdenza sociale.
(149) Sulla Gazzetta è stata erroneamente riportata la data del 20 maggio 1993,
n. 155. Il
provvedimento è riportato al n. A/CXXVIII.
(149/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 2
febbraio 1999, riportato
alla voce Dirigenti di aziende industriali (Previdenza per i).
(150) Riportata alla voce Regioni.
(150) Riportata alla voce Regioni.
(151) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(152) Riportata alla voce Regioni.
(152/a) L'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI, ha così
modificato il comma 2
ed ha abrogato il comma 4.
(152/b) Con Deliberazione 13 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 29 novembre 1994, n. 279)
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha
approvato criteri direttivi ai
sensi del presente art. 12, comma 3, in materia di trasferimento alle regioni
degli interventi sugli
immobili del patrimonio storico-artistico di cui alla L. 14 marzo 1968, n. 292.
(153) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(154) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(152/a) L'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI, ha così
modificato il comma 2
ed ha abrogato il comma 4.
(155) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(155/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355 (Gazz.
Uff. 3 agosto 1994, n.
32 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12,
L. 24 dicembre 1993, n. 537,
nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate
solo in relazione "ad
impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la
procedura di cui all'art.
10, comma 6, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; l'illegittimità costituzionale
del secondo periodo del
comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali
di riforma economico-
sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992
ivi indicate, e non solo i
princìpi da esse desumibili.
(156) Riportato alla voce Finanza locale.
(155) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(157) Riportata al n. A/CXXII.
(158) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(158/a) Vedi la nota 155/a al comma 5 dello stesso articolo. Vedi, inoltre,
l'art. 34, L. 23 dicembre
1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI e l'art. 38, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, riportato alla voce
Imposte e tasse in genere.
(159) Riportata alla voce Venezia.
(159) Riportata alla voce Venezia.
(159) Riportata alla voce Venezia.
(160) Riportata al n. A/XC.
(161) Riportata al n. A/XCVIII.
(159) Riportata alla voce Venezia.
(159) Riportata alla voce Venezia.
(159) Riportata alla voce Venezia.
(162) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
(163) Sostituisce la lett. a) del comma 15 all'art. 8, L. 13 maggio 1983, n.
197.
(164) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(165) Riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(166) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.
(167) Riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(168) Riportata al n. A/XCVIII.
(169) Riportato al n. A/CXXVI.
(170) Riportata alla voce Commercio con l'estero.
(171) Riportato alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
(172) Riportato alla voce Finanza locale.
(173) Riportata alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(174) Modifica il comma 2 dell'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, riportata alla
voce Riscossione
delle imposte dirette.
(175) Aggiunge 2 commi all'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, riportata alla
voce Riscossione delle
imposte dirette.
(176) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(177) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(178) Modifica l'art. 50, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato
alla voce Redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(179) Modifica l'art. 50, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato
alla voce Redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(180) Sostituisce il comma 4 dell'art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(181) Sostituisce il comma 3, lett. b), dell'art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(182) Sostituisce il comma 3 dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(183) Modifica il comma 4 dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(184) Modifica l'art. 67, comma 8-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(185) Modifica il comma 3 dell'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(186) Modifica l'art. 95, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato
alla voce Redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(187) Sostituisce il comma 2 dell'art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce
Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(188) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(188) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(188/a) Modifica l'art. 25-bis, sesto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
riportato alla voce
Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(189) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(190) Aggiunge un periodo all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, riportato alla
voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(191) Sostituisce il n. 20 al comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, riportato alla voce
Valore aggiunto (Imposta sul).
(192) Sostituisce le lett. a), b) e c) al comma 2 dell'art. 19, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, riportato
alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(193) Modifica la lett. e) del comma 2 dell'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, riportato alla voce
Valore aggiunto (Imposta sul).
(194) Modifica il comma 1 dell'art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
riportato alla voce Valore
aggiunto (Imposta sul).
(189) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(194/a) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1999, vedi l'art. 2, D.L. 31
dicembre 1996, n. 669,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Per l'ulteriore proroga al 31
dicembre 2000 vedi l'art. 7,
comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(189) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(194/b) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405,
riportata al n. A/CXII, nel
testo introdotto dall'art. 3, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce
Imposte e tasse in genere.
(195) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(188) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(196) Riportato alla voce Terremoti.
(196) Riportato alla voce Terremoti.
(195) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(197) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, riportato alla
voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(198) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(199) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(200) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(200) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(200) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(200/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 12, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII.
(201) Aggiunge il comma 4-quater all'art. 34, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce
Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(200) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(202) Sostituisce con le lettere b) e b-bis) la lett. b) al comma 4 dell'art. 1,
D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(203) Sostituisce la lett. d) del comma 4 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, riportato alla
voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(204) Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(205) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(205) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(206) Abroga il comma 2 e modifica il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504,
riportato alla voce Finanza locale.
(207) Aggiunge, con effetto dall'anno 1994, un periodo al comma 3 dell'art. 8,
D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, riportato alla voce Finanza locale.
(208) Riportato alla voce Ipoteche (Imposte sulle).
(209) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(209) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(210) Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).
(211) Riportato alla voce Bollo (Imposta di).
(211) Riportato alla voce Bollo (Imposta di).
(212) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(213) Riportata alla voce Sport.
(214) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(214) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(214) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(214) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(215) Riportato alla voce Registro (Imposta di).
(216) Modifica l'art. 50, comma 4, e aggiunge un periodo allo stesso comma, del
D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, riportato alla voce Registro (Imposta di).
(217) Modifica l'art. 4, comma 1, lett. b) e la relativa nota IV, della parte I
della tariffa allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riportato alla voce Registro (Imposta di).
(218) Riportato alla voce Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale
sullo).
(219) Aggiunge un periodo all'art. 3, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
riportato alla voce
Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
(220) Aggiunge un periodo all'art. 6, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
riportato alla voce
Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
(221) Riportato alla voce Ipoteche (Imposte sulle).
(222) Modifica l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, riportato
alla voce Ipoteche
(Imposte sulle).
(223) Modifica l'art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
347.
(224) Riportata al n. A/XXX.
(225) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(225/a) Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 1995, riportato al n. A/CXLV.
(226) Così sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n.
A/CXLI. Per
l'interpretazione autentica del comma 18, l'art. 14, L. 28 luglio 1999, n. 266.
(226/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/b) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/c) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
Impiegati civili dello
Stato.
(226/d) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/e) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/e) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(128/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998,
n. 366 (Gazz. Uff.
11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16, e dell'annessa tabella "A",
sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(227) Sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie allegata al D.Lgs. 31
ottobre 1990, n. 347, riportato
alla voce Ipoteche (Imposte sulle).
(228) Sostituisce il titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 648, riportato alla
voce Impiegati civili dello Stato.