DECRETO
LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
con modifiche ed
integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
TITOLO
I
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di
attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, degli
istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi,
delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche di Stato, delle rappresentanze
diplomatiche
e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del
presente
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973 n.
877,
nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai
commi
1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i
dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore
di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4,
commi
1, 2, 4, lettera a) e 11 primo periodo.
Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono
per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di
un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori
di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la
loro
attività per conto delle società e degli enti stessi, e
gli
utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di
formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici.
I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto
fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro
si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda,
ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o
in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e
medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica
e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15
agosto
1991, n.277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata
dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali
di cui all'articolo 8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato
rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste
in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art. 3 Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione
al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra
in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e
organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che
non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure
di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui
luoghi
di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva e individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e
impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante
il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valutatutti tutti i rischi per la
sicurezza
e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di
lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora
un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per
la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
l'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno
o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e
la
salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione
e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad
un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso
di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in
caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per
la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della
salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni
ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera
e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni
sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono
e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al
modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393
del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione
dell'organo
di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto
in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'articolo
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al
numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora
il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del
rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e
il
documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute
dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero
l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e
ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto
di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi
entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale,
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita
la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e
per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali
di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attività
industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione
o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle
centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e
il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture
di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o
più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione
in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di
addetti
superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno
della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di
rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'Allegato I,
il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende
che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di
cui
ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi
2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a
dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito
di specifici settori produttivi con uno o più decreti del
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità,
dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole
alimentari
e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali
e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici,
ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente
ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5 Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente
alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c),
nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di
altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e
degli
installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano
i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute
al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza
previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione
in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla
legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e
degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese
appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola
unita' produttiva della stessa,
nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria
e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto
o
contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure
di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore
di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al
contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
3-bis.
L'imprenditore committente
risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3-ter.
Ferme restando le disposizioni in
materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina
vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di
appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del
codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi
alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta,
il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
CAPO II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di
prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo
le
regole di cui al presente art..
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento
dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere
le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per
lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio
a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può
avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria
nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1
del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175 e
successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la
fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle
aziende
industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie
estrattive
con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di
ricovero
e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti,
il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato
a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le
capacità
e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare
specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei
servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli
non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della
persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da
una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 8bis Capacità e requisiti professionali degli
addetti
e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono
essere
adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma
1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore
al diploma di
istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un
attestato
di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione
adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuati
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni
e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco,
del
soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della
Difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle
associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici.
Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione
e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario
possedere
un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione
in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica
e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti
in
sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della
sicurezza
e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico
della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla
frequenza
ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano
i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo
effettivo
del
servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento,
con
decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i
corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con
le
maggiori entrate
derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei
partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai
corsi
di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti delle
risorse
destinate dalla
legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.
Art. 9 Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi
e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di
controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
di
sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai
processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di
cui
al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal
datore
di lavoro.
Art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di
prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone
preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alle
condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della
facoltà
di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma
1,
deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e
salute
sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro
e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti
di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4
commi
1, 2, 3 o 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni
del
registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza
e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
più
di quindici dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini
della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
e
salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a
quindici
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione
dei rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che
è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
CAPO III PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI,
PRONTO SOCCORSO
Art. 12 Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lett. q) il
datore
di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia
di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure
di
cui all'articolo 4 comma 5 lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave
e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e
immediato
che non può essere evitato, cessare la loro attività,
ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore,
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero
per
quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente
superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze
di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici
disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore
di
lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente
e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi
dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13 Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'Interno, del lavoro e della
previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei
quali
sono definiti:
a) i criteri diretti a individuare:
1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale
addetto
e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è
adottato
dai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 14 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non
può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona
pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare
le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per
tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15 Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e
delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia
di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa
uno
o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di
cui
al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione
alla
natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori
di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e
della
previdenza sociale, della Funzione pubblica e dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il
Consiglio
Superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni
vigenti in materia.
CAPO IV SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione
della
loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Art. 17 Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione
di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di
rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al
lavoro,
di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per
ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria
e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto
professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a
tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari
di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e
dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai
rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al
capo
VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta
gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art.
16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e
il
lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro
30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi
gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento
dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività
di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.
CAPO V CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 18 Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o
designato
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a
quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a
quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere
individuato
per più aziende nell'ambito territoriale ovvero nel comparto
produttivo. Il
rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma eletto dai
lavoratori.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di
quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In
assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti
per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione
collettiva.
4-bis.
L'elezione dei rappresentanti per
la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma
in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma
4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti,
stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la Funzione pubblica sentite le
organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1
è
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a
duecento dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
duecentouno
a mille dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto
di
cui all'art. 22, comma 7.
Art. 19 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica
della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione
dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle
autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso
della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il datore di
lavoro e' tenuto a
consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).
5-bis. I rappresentanti territoriali o di
comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo
periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con
riferimento a tutte le unita' produttive del territorio o del comparto
di rispettiva competenza.
Art. 20 Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali
o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.
29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata
nel medesimo articolo
CAPO VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21 Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente
e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio
e
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli
artt. 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lett.
a), b) e c) anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22 Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori
di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione
dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione
particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia
di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo
e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave
ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui
al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di
cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro, e non può
comportare oneri
economici a carico dei lavoratori .
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza
e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto
delle
dimensioni e della tipologia delle imprese.
CAPO VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 23 Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità
sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili
del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla
legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della
legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza
della unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità
aerea
e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili
ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti
altresì per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le
modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L'Amministrazione
della giusizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate
e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri,
nonché
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie."
Art. 24 Informazione, consulenza, assistenza
1. Le Regioni, il ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo
nazionale
dei vigili del fuoco, l'Ispesl, anche mediante i propri dipartimenti
periferici,
il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
ispettorati
del lavoro, il ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale
delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di
patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle
rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti
che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25 Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione
del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare
unità
e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione.
Art. 26 Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni
e l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955,
n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 393 (Costituzione della Commissione)
1. Presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita
una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni
e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del
lavoro
e della previdenza sociale o dal Direttore generale della Direzione
generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno
in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione
e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) Il Direttore generale competente del Ministero della sanità
ed
un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria,
commercio ed
artigianato; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e
forestali; ambiente
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione
pubblica e degli affari regionali
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza
Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi:
Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei
vigili del fuoco; Consiglio nazionale ricerche; Uni, Cei, Agenzia
nazionale
protezione ambiente; Istituto Italiano di Medicina Sociale
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,
anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente
rappresentative
a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non
spetta il
gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro
supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire
Comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei Comitati di cui
al
comma tre persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
Associazioni
professionali dell'Università e degli Enti di ricerca, in
relazione
alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate
da due funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente e i segretari
sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su
designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 394 (Compiti della Commissione)
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza
e salute su posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al
riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti
la sicurezza
e la protezione della salute dei lavoratori nonché per il
coordinamento
degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai Comitati regionali sulle
misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica
relativi
alla normativa Cee da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del
decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del
decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle
vigenti
norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
di
mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite
dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle
attività
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art.
43, comma 1, lettera g) n. 4 della legge 19 febbraio 1991, n. 142
secondo
le modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su
qualsiasi
questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della
salute
dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente lettera a) è resa
pubblica
ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti
delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può
chiedere
dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del
ministero
del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955,
n. 547, è soppresso.
Art. 27 Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia
della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare
uniformità
di interventi e il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di
cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e
dell'Unicem.
Art. 28
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la
sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le
parti
in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico
di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica
e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
CAPO VIII STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L'Inail e l'Ispesl si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni
ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'Ispesl e l'Inail indicono una conferenza permanente di servizio
per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art.
8, comma 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi,
e
per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre
il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai
rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa
sono individuati nelle norme Uni, riguardanti i parametri per la
classificazione
dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di
frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono
essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in
relazione
a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni
relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonché
ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al
lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente,
sulla base delle norme di buona tecnica.