DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626

con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
 

TITOLO X   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


 


Art. 95 Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31.12.1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 96 bis Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro cHe intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

Art. 97 Obblighi d'informazione
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari.

Art. 98 Norma finale
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
 
 
 

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