con modifiche ed integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non
oltre il 31.12.1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla
frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96 bis Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro cHe intraprende un'attività lavorativa
di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo
4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97 Obblighi d'informazione
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla
commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle Commissioni
parlamentari.
Art. 98 Norma finale
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal
presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro.
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