DECRETO
LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
con modifiche ed
integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
TITOLO
V bis PROTEZIONE DA GENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257
CAPO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49-terdecies: Campo di
applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel
corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, nonche' da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i
conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies: Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a
campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi
limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici
sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies: Valori limite di
esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato VI-bis,
lettera A, tabella 1. 2. I valori di azione sono riportati
nell'allegato VI-bis, lettera B, tabella
Capo
II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 49-sexiesdecies: Identificazione dell'esposizione e
Valutazione dei
rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in
conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non
avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda
la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori
ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche
linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in
alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti
delle attrezzature in confonnita' alle specifiche direttive comunitarie
di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici
effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano
superati i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori
limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2
non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico purche' si sia gia' proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a
300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste
dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e
siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2
sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da
personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il
datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici
statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti
di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui
all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli
articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di
valutazione del rischio il datore di lavoro puo' includere una
giustificazione, per la quale data la natura e l'entita' dei rischi
connessi con i campi elettromagnetici non e' stata necessaria una
valutazione dei rischi piu' dettagliata. La valutazione dei rischi
viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata,
oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione.
Art. 49-septiesdecies: Misure di
prevenzione
e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro,
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per
controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno
che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies,
comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite
di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai
campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di
intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni
di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del
rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo
49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse e' limitato, laddove cio' sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di
esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori
ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti
presi dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori
limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta
misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori
limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le
misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti
particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies: Informazione e
formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore
di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da
campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonche' ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo
49-sexiesdecies;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione.
Art. 49-noviesdecies: Sorveglianza
sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e
fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i
lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies. 3. Nel caso in cui la
sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno
alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che
procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies: Cartelle Sanitarie
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su
richiesta, accesso ai loro dati medici personali.
Le disposizioni
di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008.