TITOLO
VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
con modifiche
ed integrazioni del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni
e mutageni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività
disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica.
Art. 61 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato VIII
nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto
all'allegato VIII.
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato
VIII-bis
CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 62 Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza
o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato
non è o è meno nocivo alla salute ed eventualmente alla sicurezza
dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito
nell'allegato VIII-bis
Art. 63 Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati
della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce e ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4 commi 2 e 3 è integrato con
i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni
o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e in ogni caso trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9 comma 3.
Art. 64 Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che
nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando
le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali vietato fumare, ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la
loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto
di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi
è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò
non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni
o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5 lettera
n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema
di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.
277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni
o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;.
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione
a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art. 65 Misure igieniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
e adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego,
ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro
e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da
adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione
e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti,
i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della
legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 67 Esposizione non prevedibile
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione
e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle
misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68 Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione,
per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle
stesse e alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità
delle lavorazioni.
CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991 n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70 Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro
nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
69, provvede ad istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
custodita presso l'azienda o unità produttiva sotto la responsabilità
del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
- ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna
copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore
di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni
e mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente
per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio,
qualora il lavoratore non e sia in possesso ai sensi del comma 4;
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministeri per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed
a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 71 Registrazione dei tumori
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad
agenti cancerogeni, trasmettono all'Ispesl copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale
utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte
dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale,
nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo,
rilevanti nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto
nazionale della la previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni
pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità
e alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono
determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione
del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione
di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma
1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma
1.
Art. 72 Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente
le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur
non essendo classificate, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n.52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce
consulenza ai Ministeri della lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici
pericolosi
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
|
indice 626/94 |
home page |