TITOLO
VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
con modifiche
ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
Art. 72-bis Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza che derivano, o possono derivare,
dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti
la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati
dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro,
si applicano le disposizioni del presente
titolo, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel titolo VII del decreto legislativo
n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi'
al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre
1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni
del codice IMDG del codice IBC e nel codice
IGC, quali definite dall'articolo 2 della
direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria
e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose
emanate alla data del 25
maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano
disciplinate dalla normativa specifica.
Art. 72-ter Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli
sia nei loro miscugli, allo stato naturale
o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti
che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati
come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche'
gli agenti che rispondono ai criteri
di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur
non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti
1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori a causa
di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici,
o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo
di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione
del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori
e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul
luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il
datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti
dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda
di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
di cui un primo elenco e' riportato
negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni
di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica
quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e,
ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione,
per le quali e' prevedibile la possibilita' di
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti
nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono
state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati
in base al rischio che comporta la combinazione
di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire
al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie
per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi connessi
con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che
comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta
e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attivita' comincia solo dopo che
si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e all'attuazione
delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione
e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza
medica ne mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies Misure e principi generali
per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono
essere eliminati i rischi derivanti da
agenti chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti
chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso
e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente
sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e
la salute dei lavoratori e che le misure
di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base
dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo
72-bis, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante
la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso,
non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il
rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro
garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti
misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con
altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli
72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore
di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta
sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare
la misurazione degli agenti che possono presentare
un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco
non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per
periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente
il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento
degli obblighi conseguenti alla valutazione
dei rischi di cui all'articolo 72-quater.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali
di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le
misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione
e l'isolamento di agenti chimici incompatibili
fra di loro; in particolare, il datore
di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa
non consenta di prevenire sul luogo di
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantita' pericolose
di sostanze chimicamente instabili, il datore di
lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo
a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute
e la sicurezza dei lavoratori in caso
di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di
sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale
conformi alle disposizioni legislative
e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto
riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo
a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione
del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione
delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento
dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento
e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo
di vigilanza.
Art. 72-septies Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al
decreto ministeriale 10 marzo 1998, il
datore di lavoro, per proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o
di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni
di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari
e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso
e ne informa i lavoratori. Il datore
di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione
quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita
o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento
che devono essere utilizzate sino a quando
persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui
al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita'
pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle
misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure,
in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza
possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese
le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti
non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21
e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione
del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita'
degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute,
i relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori
sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati
di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione
del rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni
orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione
del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non
siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base
a quanto disposto dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede
affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture
e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere
ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti
o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi
3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego
degli agenti chimici sul lavoro e le
attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se
un agente e' presente in un preparato, o quale componente
di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui
al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione,
le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca
e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti
chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo,
nei casi di cui al comma 3, lettera
c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori,
stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti
come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso
dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o
per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
che la rilascia sentito il Ministero della salute e
la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata
dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72-decies Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri
per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla
mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel documento
di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione
del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
tale occasione il medico competente deve
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche
da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per
i lavoratori esposti agli agenti per i quali e'
stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati
di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per
il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive
particolari per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici
e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo
8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo
di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno
stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli
per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico,
il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria
per tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies Cartelle sanitarie e di rischio
1.Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera
d), e fornisce al lavoratore interessato tutte
le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello
stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati
i livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori
o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato,
un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei
valori limite di esposizione professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica
e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della
salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL
e della Commissione tossicologica nazionale, tre
in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano
di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo
e logistico della direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti
il Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1
e le parti sociali, sono recepiti i
valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi'
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei
valori limite indicativi predisposti dalla Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative
e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma
2 e' inoltre determinato il rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione
al tipo, alle quantita' ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei
valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma
2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla
base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei
prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative. Scaduto
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione
del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
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