DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994  N. 626
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
 

TITOLO VII bis  PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25


Art.  72-bis  Campo  di  applicazione
1. Il presente titolo determina  i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  che derivano, o possono derivare,  dagli effetti di  agenti  chimici  presenti sul luogo di lavoro  o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli  agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte  salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti  di  protezione  radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli  agenti  cancerogeni  sul  lavoro,  si  applicano  le disposizioni   del  presente  titolo,  fatte  salve  le  disposizioni specifiche  contenute  nel  titolo  VII  del  decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.66.
4. Le disposizioni  del  presente titolo si applicano altresi' al trasporto  di  agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche  contenute  nei  decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice  IMDG  del  codice  IBC e nel  codice  IGC,  quali  definite dall'articolo 2   della   direttiva   93/75/CEE,  nelle  disposizioni dell'accordo  europeo relativo  al trasporto internazionale di merci pericolose  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto   delle   sostanze   pericolose   sul  Reno (ADNR),  quali incorporate  nella  normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per  il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25
maggio 1998.
5. Le disposizioni del  presente  titolo  non  si applicano alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

Art.  72-ter  Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli  sia  nei  loro  miscugli,  allo stato  naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi  attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
    1)  agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,  nonche'  gli  agenti  che  corrispondono  ai  criteri  di classificazione  come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
    2)  agenti  chimici  classificati  come preparati pericolosi ai sensi  del  decreto  legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,   nonche'   gli   agenti  che  rispondono  ai  criteri  di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
    3)  agenti  chimici  che,  pur  non essendo classificabili come pericolosi,  in  base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  a  causa  di loro proprieta'  chimico-fisiche  chimiche  o tossicologiche e del modo in cui  sono  utilizzati  o  presenti  sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attivita'  che  comporta  la presenza di agenti chimici: ogni attivita'  lavorativa  in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede  l'utilizzo,  in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la produzione,  la  manipolazione,  l'immagazzinamento,  il  trasporto o l'eliminazione  e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale:  se  non diversamente specificato, il  limite  della  concentrazione  media ponderata  nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona  di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato VIII-ter;
e)  valore  limite  biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato  mezzo  biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza  sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo:  la  proprieta'  intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art.  72-quater Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui  all'art.  4,  il  datore  di  lavoro  determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e  valuta  anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti  dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le  informazioni sulla  salute e sicurezza  comunicate dal produttore  o  dal  fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze  in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;  di  cui  un  primo  elenco  e'  riportato  negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se  disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella  valutazione  dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies.  Nella  valutazione  medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le  quali  e'  prevedibile  la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e  la  sicurezza,  anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu'  agenti  chimici  pericolosi,  i rischi sono valutati in base al rischio  che  comporta  la  combinazione  di  tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo  restando  quanto  previsto  dai  decreti  legislativi  3 febbraio  1997,  n.  52,  e  16  luglio  1998,  n.  285, e successive modifiche,  il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la  natura  e  l'entita'  dei  rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi  rendono non necessaria   un'ulteriore  valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel  caso  di  un'attivita'  nuova  che comporti la presenza di agenti  chimici  pericolosi,  la  valutazione  dei  rischi  che  essa presenta  e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.  Tale  attivita'  comincia  solo  dopo  che  si  sia proceduto   alla   valutazione   dei   rischi  che  essa  presenta  e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il  datore  di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque,  in  occasione  di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa  superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.

Art.  72-quinquies  Misure  e principi generali per la prevenzione dei  rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono   essere  eliminati  i  rischi  derivanti  da  agenti  chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura  di  attrezzature  idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al  minimo del  numero di  lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata  e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f)  riduzione  al  minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di  lavoro  appropriati  comprese le disposizioni che garantiscono  la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e  nel  trasporto  sul  luogo  di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2.  Se  i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione  al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle  modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute  dei  lavoratori  e  che  le  misure  di  cui  al comma 1 sono sufficienti  a  ridurre  il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.

Art.  72-sexies Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1.  Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e  della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinche' il  rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la  natura  dell'attivita'  lo  consenta, con altri agenti o processi che,  nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute  dei  lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di  eliminare  il  rischio  attraverso  la  sostituzione il datore di lavoro  garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure  organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di  protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione  individuali,  qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza  sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di  un  adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,  periodicamente   ed  ogni  qualvolta  sono  modificate  le condizioni   che   possono  influire  sull'esposizione,  provvede  ad effettuare  la  misurazione  degli  agenti  che possono presentare un rischio  per  la  salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui e' riportato  un  elenco  non  esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai   valori   limite  di  esposizione  professionale  e  per  periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato  un  valore  limite  di  esposizione professionale  stabilito  dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica  e  rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la  sicurezza  dei  lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni  effettuate  ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi   conseguenti   alla   valutazione   dei   rischi   di   cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi  generali  di  prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta  le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,   compresi   l'immagazzinamento,   la   manipolazione   e l'isolamento   di  agenti  chimici  incompatibili  fra  di  loro;  in particolare,  il  datore  di  lavoro  previene sul luogo di lavoro la presenza  di  concentrazioni  pericolose  di  sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5.  Laddove  la  natura  dell'attivita'  lavorativa non consenta di prevenire   sul   luogo  di  lavoro  la  presenza  di  concentrazioni pericolose   di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose  di sostanze chimicamente  instabili,  il  datore  di  lavoro  deve  in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo  a  incendi  ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che  potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste  dalla  normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  in  caso  di incendio o di esplosione  dovuti  all'accensione  di  sostanze  infiammabili, o gli effetti   dannosi   derivanti  da  sostanze  o  miscele  di  sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed  adotta  sistemi  di protezione collettiva ed individuale conformi alle   disposizioni   legislative   e  regolamentari  pertinenti,  in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo  degli  impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione  sistemi  e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio  di  esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il  datore di  lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle   misure   di  prevenzione  e  protezione  adottate  e  ne  da' comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 72-septies Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto  ministeriale  10  marzo  1998,  il  datore  di  lavoro,  per proteggere  la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di  incidenti  o  di  emergenze  derivanti  dalla  presenza di agenti chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro,  predispone procedure di intervento  adeguate  da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure  comprendono  esercitazioni  di  sicurezza  da  effettuarsi  a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di   assistenza,  di  evacuazione  e  di  soccorso  e  ne  informa  i lavoratori.  Il  datore  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai  lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita'  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di  protezione  individuale  ed idonee attrezzature di intervento che devono  essere  utilizzate  sino  a  quando  persiste  la  situazione anomala.
4. Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi  d'allarme  e  altri  sistemi  di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al  decreto  10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a)  informazioni  preliminari  sulle  attivita' pericolose, sugli agenti  chimici  pericolosi,  sulle  misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti  per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b)  qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti  o  che  possano  derivare  dal  verificarsi di incidenti o situazioni  di  emergenza,  comprese  le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel  caso  di  incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art.  72-octies  Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo  restando  quanto  previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati  ottenuti  attraverso  la  valutazione  del  rischio  e ulteriori  informazioni  ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni  sugli  agenti  chimici  pericolosi presenti sul luogo  di  lavoro,  quali  l'identita'  degli agenti, i rischi per la sicurezza  e  la  salute,  i  relativi  valori  limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione  ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da  intraprendere  per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso  ad  ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a disposizione   dal   fornitore   ai  sensi  dei  decreti  legislativi 3 febbraio  1997,  n.  52  e  16 luglio  1998,  n.  285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite  in  modo adeguato al risultato della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo  72-quater. Tali informazioni possono essere  costituite  da  comunicazioni  orali  o  dalla  formazione  e dall'addestramento  individuali  con  il  supporto  di  informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove  i  contenitori  e le condutture per gli agenti chimici pericolosi  utilizzati  durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di  sicurezza  in  base  a  quanto  disposto  dal  decreto legislativo  14 agosto  1996,  n.  493,  il datore di lavoro provvede affinche'  la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il  produttore  e  il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro   tutte   le   informazioni  concernenti  gli  agenti  chimici pericolosi  prodotti  o  forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi  3 febbraio  1997  n.  52,  e  16 luglio  1998, n. 285, e successive modifiche.

Art.  72-novies  Divieti
1. Sono  vietate la produzione, la lavorazione  e  l'impiego  degli  agenti  chimici  sul  lavoro  e  le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il  divieto  non  si  applica  se  un  agente e' presente in un preparato,  o  quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita'  a  fini  esclusivi  di  ricerca  e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita'  volte  ad  eliminare  gli  agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme  restando  le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  il datore di lavoro evita l'esposizione  dei  lavoratori,  stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un  sistema  chiuso  dal  quale  gli  stessi  possono  essere rimossi soltanto  nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il  datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al  comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  che la rilascia sentito il Ministero  della  salute  e  la  regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure  previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

Art.  72-decies  Sorveglianza  sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  72-quinquies,  comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli  agenti  chimici  pericolosi  per  la  salute  che rispondono ai criteri  per  la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente,  di  norma una volta l'anno o con periodicita' diversa   decisa  dal  medico  competente  con  adeguata  motivazione riportata  nel  documento  di  valutazione  dei rischi e resa nota ai rappresentanti  per  la  sicurezza  dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione  del  rapporto di lavoro. In tale occasione   il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da osservare.
3. Il  monitoraggio biologico  e' obbligatorio  per i lavoratori esposti  agli  agenti  per  i quali e' stato fissato un valore limite biologico.  Dei  risultati  di  tale  monitoraggio viene informato il lavoratore  interessato.  I  risultati  di tal monitoraggio, in forma anonima,  vengono  allegati  al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli  accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta   misure  preventive  e  protettive  particolari  per  singoli lavoratori   sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici  e biologici  effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del  lavoratore  secondo  le  procedure  dell'articolo  8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso  in  cui  all'atto  della  sorveglianza  sanitaria si evidenzi,  in  un  lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera   analoga  ad  uno  stesso  agente,  l'esistenza  di  effetti pregiudizievoli  per  la  salute  imputabili  a tale esposizione o il superamento  di  un  valore  limite  biologico,  il medico competente informa  individualmente  i  lavoratori  interessati  ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre  a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti   e   periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria  diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Art.  72-undecies Cartelle sanitarie e di rischio
1.Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce  ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso  l'azienda,  o  l'unita'  produttiva,  secondo quanto previsto dall'articolo 17,  comma  1,  lettera  d),  e  fornisce al lavoratore interessato  tutte  le  informazioni  previste dalle lettere e) ed f) dello  stesso  articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati  i  livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita  agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di  cessazione del  rapporto  di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.

Art.  72-duodecies Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La  consultazione  e  partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti  sono  attuate  ai  sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

Art.  72-terdecies  Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome,  e'  istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei  valori  limite  di esposizione professionale e dei valori limite biologici  relativi  agli  agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e  sanitaria  di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su  proposta  dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione  tossicologica  nazionale,  tre  in  rappresentanza della Conferenza  dei  Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto  organizzativo  e  logistico  della direzione generale della tutela  delle  condizioni  di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali  e  della  salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1  e  le  parti  sociali,  sono  recepiti  i  valori  di  esposizione professionale  e  biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea,  sono  altresi'  stabiliti  i  valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori  limite  indicativi  predisposti  dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di  normative  e  specifiche  comunitarie  o  internazionali  e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 e' inoltre determinato il rischio  moderato  di  cui  all'articolo  72-quinquies,  comma  2, in relazione  al  tipo,  alle  quantita'  ed  alla esposizione di agenti chimici,  anche  tenuto  conto  dei  valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle  more  dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno  o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e  della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome, possono essere stabiliti,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i parametri per l'individuazione del rischio  moderato  di  cui  all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei     prestatori    di    lavoro    interessate    comparativamente rappresentative.  Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo,  la  valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
 
 
 


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