DECRETO
LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
con modifiche ed integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
TITOLO
VIII bis PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
con modifiche ed integrazioni del Decreto
Legislativo 12 giugno 2003 n. 233
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 88-bis Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive come definite all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è
presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla
base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel
corso di esse;
b) all'uso degli apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della repubblica
15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio e al trasporto
di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre
1996, n.624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo
per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali
tra i quali il Regolamento per il trasporto di sostanze pericolose sul Reno
(ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne ((ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile
internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonché
la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo
si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Art. 88-ter Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela
con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato
di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si
propaga all'insieme della miscela incombusta.
CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 88-quater Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla
base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui
all’articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro
previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consentesi prevenire la formazione
di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate o integrate
con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente
e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Art. 88-quinquies Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto
almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche,
siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili
interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione
i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con
quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art. 88-sexies Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo
i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo
88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli
ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive
in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori,
in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici
adeguati.
Art. 88-septies Coordinamento
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese,
ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette
al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di
lavoro e quanto previsto dall’art. 7, il datore di lavoro che è responsabile
del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti
la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione
contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure
e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Art. 88-octies Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate
le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità
tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono
segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.
Art. 88-novies Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore
di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato
in appresso “documento sulla protezione contro le esplosioni”.
2. Il documento di cui al comma 1 in particolare deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente
titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato
XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato
XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme,
sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto
la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per
l'impiego sicuro di attrezzature
di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio
del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature
o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni
rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4.
Art. 88-decies Termini per l’adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento
per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere
da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte
salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la
prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di
cui all'allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare
le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare
il 30 giugno 2006 entro tre anni da tale data le prescrizioni minime stabilite
dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti
o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi
che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti
minimi di cui al presente titolo.
Art. 88-undecies Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche
nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XV-bis
siano sottoposte alle verifiche di cui ai III e IV del decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.