con modifiche ed
integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
e Decreto Legislativo 4
agosto
1999 n. 359
TITOLO IX SANZIONI
Art. 90 Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a
lire due milioni per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere b),
d),
e), h), l), n), q); 7 comma 2; 12 commi 1 lettere d), e) e 4; 15 comma
1;
30 commi 3, 4, 5 e 6; 31 commi 3 e 4; 32; 35 commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter,
4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 41; 43 commi 3, 4 lettere a), b), d);
48; 52
comma 2; 54; 55 commi 1, 3 e 4; 58; 60-quater, commi da 1 a 3, 6
e
7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies,
comma
7, 62; 63 comma 3; 64; 65 comma 1; 67 commi 1 e 2; 68; 69 commi 1 e 2;
78
comma 2; 79; 80 comma 1; 81 commi 2 e 3; 82; 83; 86 commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire
un milione per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere c), f),
g),
i), m); 7 commi 1 lettera b) e 3; 9 comma 2; 12 comma 1 lettere a), c);
21;
37; 43 comma 4 lettere c), e), f); 49 comma 1; 56 comma 1; 57;
60-sexies,
comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66 commi 1 e 4; 85 commi 1 e 4.
Art. 91 Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai
fabbricanti
e dagli installatori
1. La violazione dell'art. 6, comma 2 è punita con l'arresto
fino
a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta
milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3 è punita con l'arresto
fino
ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92 Contravvenzioni commesse dal medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire
sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1 lettere b),
d),
h) e l); 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies; 60-decies, comma 3, primo
periodo e comma 6; 60-undecies; 69;
comma
4; 86, comma 2 bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a
lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1 lettere
e),
f), g) e i) nonché del comma 3.
Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli: 5,
comma
2, 12, comma 3, primo periodo; 39, 44, 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84,
comma
1.
Art. 94 Violazioni amministrative
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2 e
80,
comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire
centomila a lire trecentomila.
|
indice 626/94 |
![]() home page |