DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626

con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
 

ALLEGATO I


 


Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1)  ............. fino a trenta addetti
2. Aziende agricole e zootecniche     ............. fino a dieci addetti (2)
3. Aziende della pesca   ............................... fino a venti addetti
4. Altre aziende (2)   .................................... fino a duecento addetti
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(1) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
 
 
 


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