con modifiche ed integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
ALLEGATO I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
1. Aziende artigiane e industriali (1) ............. fino a trenta
addetti
2. Aziende agricole e zootecniche .............
fino a dieci addetti (2)
3. Aziende della pesca ...............................
fino a venti addetti
4. Altre aziende (2) ....................................
fino a duecento addetti
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(1) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed
i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie,
le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
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