con modifiche ed
integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
ALLEGATO
XV
Decreto
Legislativo 4 agosto 1999 n. 359
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
Osservazione preliminare
Le disposizioni dei presente allegato si applicano allorché
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature
in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle
stesse
misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature
di lavoro nuove.
1. Prescrizioni, applicabili alle attrezzature di lavoro
mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile, e suoi
accessori
e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro
deve
essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio
degli
elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli
per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature
di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al
suolo,
si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i
rischi
derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento
possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura
di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura
di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure
se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere
qualsiasi
ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso
di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di
lavoro
e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione dei
lavoratore
o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più
lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento,
ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo
e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a
bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento
dei carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del
carrello
stesso.
I.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
può comportare rischi per le persone devono soddisfare le
seguenti
condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa
in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di
movimento simultanea di più attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora, considerazioni di sicurezza
l’impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili
o automatici che ne consenta la frenatura e l’arresto in caso di guasto
del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di
dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di
mettere
in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad
una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori
devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a
meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il
rischio
di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite
al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in
modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento
di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta
in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di
confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di
persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare, i
rischi
dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
2-bis. Ulteriori
prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura
(velocita', pressione, eccetera) devono poter essere effettuati
soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la
modificarilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura
non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano
rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono
essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro
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