DECRETO
LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
con modifiche ed integrazioni
del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
ALLEGATO
XV - ter
Decreto
Legislativo 12 giugno 2003 n. 233
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato
XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi
di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate
ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di
atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie
o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle
aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi
1.1. Formazione professionale dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in
materia, di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi
dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte
impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività
pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando
interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da
una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri
combustibili che possano dar luogo a esplosioni sono opportunamente deviate
o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile,
contenuti in modo sicuro o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono
essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo
88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono
dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori
di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti
di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche
che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi
di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in
un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e
relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di
protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n.126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente
per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure
necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature
di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori,
nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite,
montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre
al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa
controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di
lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui
lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici
e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono
forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in
caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro
dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro
che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è
verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni.
Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni
sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è
effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale,
sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione dell'energia elettrica può
dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento
in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente
dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si
discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere
disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza.
Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata
nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire
più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o
zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisulosi, dichiarati tali
dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.320.
L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase
di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione
di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 percento in volume rispetto
all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione
o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della percentuale del gas sopra
il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di
gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste
dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori
strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili
e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli
scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente
limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni
caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista dall’art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n.320 del
1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione
del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione corrispondenti
alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi,
purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3