ALLEGATO
VIII - ter
con modifiche
ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
ALLEGATO
VIII - quater
con modifiche
ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione
del livello di piombo nel sangue (PdB) con
l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che
dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico
e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile
il riscontro di valori di piombemia superiori a
40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque,
allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione
di piombo nell'aria, espressa come media
ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e'
superiore a 0,075 mg/m3;
- nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto
di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue
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