DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
 

ALLEGATO VIII - ter
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE


 

ALLEGATO VIII - quater
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
 

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA


Piombo e suoi composti ionici
    1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di  piombo  nel  sangue  (PdB)  con  l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore  limite  biologico  e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per  le  lavoratrici  in  eta'  fertile  il  riscontro  di  valori di piombemia  superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
   2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione   a   una  concentrazione  di  piombo  nell'aria, espressa  come  media  ponderata  nel  tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
- nei  singoli  lavoratori  e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue
 
 
 


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