
Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
ATTENZIONE
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Il TITOLO IV del D. Lgs 626/94 regola l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
In Particolare i DPI devono:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare
di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
In allegato sono riportati
i D.P.I. assegnati ai lavoratori che afferiscano ad alcuni Servizi della
Sezione INFN di Padova
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