[INFN Logo]
Sezione di Padova
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Padova


         SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE        

logo SPP


AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO
 

 
La vigente normativa, che regola i rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di lavori da svolgersi presso le nostre sedi, pone a carico dell'INFN alcuni obblighi:
  • la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati;
  • la comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
  • la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare  al contratto di appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
  • il calcolo dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Al fine di adempiere a quanto sopra riportato si richiama tutti ad una corretta gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi che eseguono qualsiasi tipo di lavori all’interno delle nostre sedi o comunque su attrezzature o materiali di proprietà della Sezione INFN di Padova  (vedi ESEMPI DI LAVORAZIONI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE)

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La procedura da seguire si differenzia a seconda che i lavori presentino o meno rischi da interferenza (VEDI DEFINIZIONE ED ESEMPI)

IN ASSENZA DI INTERFERENZE

IN PRESENZA DI INTERFERENZE

CORRETTA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE APPALTATRICI E I LAVORATORI AUTONOMI
Ai fini del rispetto dell’autonomia gestionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ed allo scopo di evitare l’indebita assunzione di responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro, è importante specificare esattamente il lavoro da svolgere al momento dell'ordine in modo da evitare di interferire con il personale della ditta fornitrice durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare è opportuno evitare di impartire ordini o direttive al personale della ditta fornitrice, nonché esercitare alcuna influenza sullo svolgimento dell'altrui attività lavorativa, in merito alle varie fasi lavorative o alle operazioni da compiersi, neppure per richiamare misure comportamentali di natura prevenzionistica.
In quest’ultimo caso, eventuali irregolarità dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere la incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovranno all’istante bloccare i lavori o fare interrompere l’azione pericolosa. I conseguenti provvedimenti saranno adottati in accordo con il Responsabile della ditta fornitrice.

In generale Vi invito è opportuno non concedere in uso utensili, attrezzature o apparecchiature di proprietà della Sezione. Se ciò si rendesse necessario ricorrete alla formalizzazione di un “Contratto di Comodato”.

Come ultima cosa è bene ricordare l'obbligo di non accedere ad eventuali zone interessate ai lavori e opportunamente evidenziate, cintate o segnalate con apposita cartellonistica.



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché  nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a)    verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di  cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1)   acquisizione  del  certificato  di  iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2)  acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei  lavoratori  autonomi  del possesso dei requisiti di idoneità tecnico  professionale, ai  sensi  dell'articolo 47  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,     n. 445;
b)   fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a)    cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b)   coordinano gli interventi di  protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti  i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento  di  cui  al  comma 2, elaborando un unico documento di valutazione  dei  rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,  ove  ciò  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  Ai  contratti  stipulati  anteriormente  al 25 agosto 2007 ed ancora  in  corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni  del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri  dell'attività  delle  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34 deel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme  restando  le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità  solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,  l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o  dell'Istituto  di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
 
5. Nei  singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,  anche  qualora  in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione  dei  contratti di somministrazione  di  beni  e servizi essenziali, 1655,  1656  e  1677  del codice civile, devono essere specificamente indicati a  pena di nullità  ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo  stipulati  prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del  lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli  stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono  accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a  livello nazionale.
 
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a  valutare  che  il  valore economico sia adeguato e sufficiente  rispetto  al  costo  del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo  rispetto  all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro  e' determinato  periodicamente, in  apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei  diversi  settori merceologici e delle differenti  aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in  relazione  al  contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
 
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
 
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale  occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice  deve  essere  munito di  apposita  tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.




Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2009