DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso
di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della
stessa, nonché nell'ambito
dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di
lavoro autonomo:
a)
verifica, con le
modalità previste dal decreto di cui all'articolo
6, comma 8, lettera g), l'idoneità
tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione
ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo
che precede, la verifica e'
eseguita attraverso le seguenti modalità:
1)
acquisizione
del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e
artigianato;
2) acquisizione
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso
dei
requisiti di idoneità tecnico professionale,
ai sensi dell'articolo
47 del
testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b)
fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma
1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a)
cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui
al comma 2, elaborando
un unico documento di
valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale
documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora
in corso alla data del
31
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
allegato
entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto,
ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto.3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e
2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI.
3
ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 34 deel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con
il committente, il soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione,
integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,
integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le
disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti
i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul
lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle
imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e
di somministrazione, anche
qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore
del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione
di beni
e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di
nullità ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare le
interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non
sono soggetti a ribasso.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo
stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31
dicembre 2008, qualora gli stessi
contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entità
e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del
settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da
ultimo modificate dall'articolo
8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in
materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore
di lavoro.
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