- Per ogni dipendente,
associato o ospite della Sezione è necessario predisporre una
scheda
di radioprotezione
- La scheda di
radioprotezione deve essere compilata prima
di adibire il personale alle attività con rischio da radiazioni
ionizzanti
- La scheda di
radioprotezione deve essere firmata dal:
- Lavoratore
- Responsabile dell'attività
- Direttore di Sezione
- In caso di attività
con rischio da radiazioni ionizzanti da precedenti rapporti di lavoro,
il Lavoratore è tenuto a fornire le
sue dosi rpegresse (art. 68 D.Lgs 230/95 e successive
modifiche)
- La classificazione
è a cura dell'Esperto Qualificato (dott.ssa Marta Dalla Vecchia)
e si suddivide in:
ESPOSTI
(categoria A o B) e NON ESPOSTI
categoria A:
appartengono a questa categoria i lavoratori suscettibili di un'esposizione
> a:
6 mSv/anno per esposizione globale
o di dose efficace
45 mSv/anno per cristallino
150 mSv/anno per la pelle,
mani, avambracci, piedi e caviglie
categoria B: i lavoratori
esposti non classificati in categoria A
non esposti: limite di dose
efficace 1 mSv/anno
- Copia della
scheda di radioprotezione viene inviata a:
- Lavoratore
- Responsabile dell'attività
- Ente di appartenenza
- Strutture INFN in cui si svolge
l'attività con rischio da radiazioni ionizzanti
- Servizio di Protezione dalle
Radiazioni INFN
- Medico addetto (per gli esposti
e i dipendenti INFN)
- Il datore di
lavoro deve provvedere a sottoporre a visita
medica il lavoratore esposto prima
di destinarlo ad attività con rischio da radiazioni ionizzanti
(art. 84 D.Lgs 230/95 e successive modifiche)
- Apertura scheda
dosimetrica
- Per il personale
di categoria B vengono richieste - almeno 1 volta all’anno - le valutazioni
delle dosi presso i laboratori in cui il lavoratore svolge attività
con rischio da radiazioni ionizzanti. Le stesse vengono successivamente
registrate nella scheda dosimetrica
- Le valutazioni
delle dosi sono comunicate al:
- Direttore e Medico addetto,
a cura dell'Esperto Qualificato
- Lavoratore, a cura del Direttore
- Fine rapporto
del personale esposto: comunicare al datore di lavoro anticipatamente
la cessazione del rapporto di lavoro in modo che il lavoratore possa
essere sottoposto alla visita di chiusura (art. 85 D.lgs 230/95 e
successive modifiche). In caso di non ottemperanza sanzioni a carico
del datore di lavoro e dei dirigenti
- Entro 3 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro l'Esperto Qualificato chiude
la scheda dosimetrica e la consegna al medico addetto, il quale la
invia insieme al Documento Sanitario Personale all’ISPESL
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