NOMINA DEL RUP
Documentazione di riferimento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le Linee Guida n. 15 dell’ANAC “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” hanno confermato la necessità di tracciare le attività svolte da soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi, allo scopo di verificare o comunque responsabilizzare i dipendenti in merito alla sussistenza di possibili conflitti anche negli appalti, (si veda l’articolo 42 del d.lgs 50/2016).
Al fine di evitare il conflitto di interessi si rende necessario che ciascun dipendente coinvolto negli appalti evidenzi, in una specifica dichiarazione, di essere o meno in tale situazione.
Per questo motivo è stata predisposta dalla Divisione Acquisti e RUP, in collaborazione con il Servizio Professionale Auditing Interno, una dichiarazione in formato pdf editabile denominata allegato 1 da compilare e sottoscrivere da ciascun soggetto che interviene a qualsiasi titolo in una procedura di gara. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata qualora intervengano modifiche della situazione dichiarata.
Per quanto riguarda invece gli incarichi già conferiti, i soggetti interessati dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sempre in formato pdf editabile, denominata allegato 2.
Anche in questo caso tale dichiarazione dovrà essere aggiornata qualora intervengano modifiche della situazione dichiarata.- ANAC-Linee_Guida_15-delibera_494-2019
- Allegato1-dichiarazione_conflitto_interessi (editabile dopo il download da Alfresco)
- Allegato2-dichiarazione_conflitto_interessi (editabile dopo il download da Alfresco)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
- Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
- Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
- Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.